Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1985

Altra decisione · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 30

settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali")

promossi con:

1) quattro ordinanze emesse il 18 marzo 1983 e 31 maggio 1984 dal

Pretore di San Donà di Piave, iscritte al n. 391 del registro

ordinanze 1983 e nn. 980, 981 e 982 del registro ordinanze del 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno

1983 e n. 13 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Pretore di Pergine

Valsugana, iscritta al n. 1273 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con le quattro

ordinanze in epigrafe, emesse nel corso di altrettanti procedimenti

penali per contravvenzioni edilizie (in relazione alle quali era stata

corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre

1982, n. 688), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede l'estinzione

dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente al 31 luglio

1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro configurata come

oblazione: sospettando da detta norma violati l'art. 79 Cost., per

usurpazione della competenza del Presidente della Repubblica in tema di

adozione di provvedimenti di amnistia; l'art. 3 Cost., sotto il duplice

profilo di una irragionevole disparità di trattamento introdotta tra

chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e chi li abbia

completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del decreto, nonché

tra gli abbienti e i non abbienti; e l'art. 77 Cost., sul rilievo che

proprio la limitazione di efficacia dei benefici proverebbe per tabulas

l'inesistenza, nella specie, della necessità ed urgenza richieste per

l'emanazione di un decreto-legge;

che, in punto di rilevanza, ha aggiunto lo stesso Pretore che

questa non sarebbe - a suo avviso - esclusa dalla sopravvenuta

soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione del

d.l. 688/1982 (in l. 873/1982): in quanto l'ultimo comma dell'art. 2

cod. pen. farebbe salvo il principio di applicabilità della norma

penale più favorevole (di cui al comma terzo dello stesso articolo)

anche nell'ipotesi di norma di favore contenuta (come nella specie) in

un decreto-legge e non convertita in legge formale;

che analoga impugnativa dell'art. 9 d.l. 688/1982 è stata proposta

anche dal Pretore di Pergine Valsugana, con altra ordinanza del 6

novembre 1982 (pervenuta alla Corte il 28 novembre 1984) in relazione

agli artt. 3, 79, 87 Cost.;

che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere

unitariamente decisi;

che, per altro, l'art. 2 cod. pen., nella parte invocata dal

giudice a quo (per argomentare la rilevanza della sollevata questione),

è stato, nel frattempo, dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza di questa Corte n. 51 del 1985;

che, comunque, nelle more del giudizio è intervenuta la legge 28

febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga

ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il

cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene

efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione

dell'impugnato art. 9 del d.l. 688/1982;

che alla luce di tale sopravvenienza normativa appare, quindi,

opportuno restituire gli atti ai giudici a quibus perché valutino la

rilevanza della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di S. Donà di Piave e

di Pergine Valsugana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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