Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 12/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis,

d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree

ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa il 16

gennaio 1986 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente

tra Minutoli Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor, iscritta

al n. 25 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 12/prima serie speciale del 18 marzo 1987;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Minutoli

Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor ed avente per oggetto

licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il Pretore di

Lucca, con ordinanza del 16 gennaio 1986 (reg. ord. n. 25 del 1987),

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile

1985 n. 118;

che in proposito il giudice a quo rilevava come tale normativa -

disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle locazioni non

abitative in corso al momento di entrata in vigore l. n. 392 del 1978

e alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15 bis d.l.

n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 - stabilisse un'ulteriore

proroga legale, così contrastando con i principi già enunciati da

questa Corte con la sent. n. 89 del 1984 ed in particolare con agli

artt. 3, 41 e 42 Cost.;

Considerato che della norma impugnata la Corte, con sent. n. 108

del 1986, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale (vedi anche

le successive ordd. nn. 145, 205,243 e 289 del 1986);

che la questione risulta perciò manifestamente inammissibile in

quanto la norma impugnata, per effetto della suddetta pronuncia di

illegittimità costituzionale, non esiste più nel nostro

ordinamento;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme integrative

per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12

conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 41 e 42 Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata

in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 108 del 1986, che

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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