Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 636/1972

citata

  • art. 113d.P.R. 636/1972
  • art. 17d.P.R. 739/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ("Revisione della disciplina del

contenzioso tributario") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dalla Commissione Tributaria

di 1 grado di Ascoli Piceno sul ricorso di Mariani Sandro, iscritta al

n. 814 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 1 marzo 1982 dalla Commissione Tributaria di

grado di Novara sul ricorso di Bazzano Giuseppe, iscritta al n. 216 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 224 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1 grado di Novara, con

ord. 1 marzo 1982, pervenuta a questa Corte soltanto il 14 febbraio

1984 (n. 216/84), e la Commissione Tributaria di 2 grado di Ascoli

Piceno con ord. 26 aprile 1983 (n. 814/83) hanno sollevato la stessa

questione incidentale di legittimità costituzionale nei confronti

dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ritenendolo incompatibile

cogli artt. 53 e 97 Cost. e - secondo l'ord. 216/84 - anche coll'art.

113, mentre per l'ord. 814/83 (che esclude il 113) anche coll'art. 24

Cost. e ciò nella parte in cui sanziona l'improcedibilità del ricorso

per mancata allegazione di una sua copia,

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione.

Considerato che, trattandosi di un'identica questione, i giudizi

possono essere riuniti,

che, nonostante una delle ordinanze (814/83) faccia riferimento in

motivazione al d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, come quello che avrebbe

"modificato" l'impugnato art. 17, in realtà non ne tiene alcun conto

in quanto mostra di ritenere che la modifica si applichi dal 1 gennaio

1982, data della decorrenza della vigenza del decreto,

che, al contrario, trattandosi di norma di carattere processuale,

essa dev'essere applicata ai procedimenti in corso, tanto più che non

si tratta di semplice "modifica" ma addirittura di "sostituzione"

integrale, operata dall'art. 8 del sopravvenuto decreto,

che l'ord. 216/84 non ha nemmeno rilevato la detta sopravvenienza,

colla quale il legislatore ha riparato proprio a quanto viene lamentato

dai Giudici di merito, eliminando ogni sanzione per la mancata

allegazione della copia del ricorso,

che, pertanto, la sollevata questione non ha più alcun fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata dalla Commissione Tributaria

di 1 grado di Novara con ord. 1 marzo 1982 (pervenuta alla Corte il 14

febbraio 1984: reg. ord. 216/84), e dalla Commissione Tributaria di 2

grado di Ascoli Piceno con ord. 26 aprile 1983 (n. 814/83), con

riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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