Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1995

Altra decisione · depositata il 19/06/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA a seguito dell'ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso

proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio delle Imposte dirette di

Camerino iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20 settembre

1994 (Registro ordinanze n. 784 del 1994), regolarmente notificata e

comunicata, la Commissione tributaria di primo grado di Camerino si

è limitata a sospendere "il giudizio avendo sollevato d'ufficio

l'eccezione di costituzionalità di cui all'ordinanza di pari data",

con verosimile riferimento all'altro provvedimento di cui al Registro

ordinanze n. 783 del 1994, con il quale il medesimo giudice ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso

tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che l'ordinanza qui in esame ha per suo esclusivo

contenuto la sospensione del giudizio a quo in conseguenza della

eccezione di legittimità costituzionale sollevata con altra

ordinanza di pari data;

che essa, priva dei requisiti di cui all'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87, risulta inidonea a promuovere il giudizio

incidentale di legittimità costituzionale;

che, pertanto, si rende necessario il rinvio degli atti al

giudice che li ha trasmessi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina il rinvio degli atti alla Commissione tributaria di primo

grado di Camerino, che li ha trasmessi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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