Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 e 23

legge 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina

dell'irpef), promossi con ordinanze emesse il 14 giugno 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di La Spezia nel procedimento

iniziato da Conte Euro (reg. ord. n. 793 del 1986) e il 10 novembre

1986 dalla Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila nel

procedimento iniziato da Leombruno Costantino (reg. ord. n. 83 del

1987), pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 3, prima serie

speciale, del 14 gennaio 1987, e n. 14, prima serie speciale, del 1°

aprile 1987;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Conte Euro e

avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1976 (e

dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

degli interessi su un contratto di conto corrente di corrispondenza,

la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza

del 14 giugno 1984 (reg. ord. n. 793 del 1986) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, l. 13 aprile 1977

n. 114: norma, la quale - modificando l'art. 10 d.P.R. 29 settembre

1973 n. 597 - limitava la detta deducibilità ai soli mutui agrari ed

ai mutui garantiti da ipoteca su immobili; nonché dell'art. 23 st.

l., relativo all'applicabilità del detto limite anche ai redditi

percepiti nel 1976;

che la Commissione riteneva che le citate norme imponessero

senza giustificazione ai contribuenti un carico tributario

imprevisto, così ledendo i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e

di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che nel corso di un giudizio iniziato da Leombruno Costantino la

Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila con ordinanza del

10 novembre 1986 (reg. ord. n. 83 del 1987) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c, d.P.R. n. 597 del

1973, come modificato dall'art. 5 l. n. 114 del 1977, il quale poneva

la suddetta limitazione di deducibilità, escludendone perciò, come

nella specie, i contratti di apertura di credito bancario con

garanzia ipotecaria: la distinzione tra i diversi tipi di contratto

sembrava alla Commissione contrastante con l'art. 3 Cost. per difetto

di ragionevolezza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in

tutte le cause, chiedendo che fosse dichiarata la manifesta

infondatezza delle questioni, in quanto già decise con la sent. n.

143 del 1982;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro

identità o connessione;

che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente

infondate in quanto già decise da questa Corte con sentenza n. 143

del 1982;

che con essa è stato escluso ogni contrasto tra l'art. 5 l. n.

114 del 1977 e gli artt, 3 e 53 Cost., essendo la

limitazione della deducibilità degli interessi ai soli mutui

ipotecari giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione

finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza del negozio ad

effetti obbligatori da cui nascono gli interessi stessi, attraverso

la sua realità (non basterebbe quindi, per quanto concerne

specificamente la questione sollevata dalla Commissione abruzzese, la

natura consensuale del contratto di apertura di credito bancario) e

la pubblicità della garanzia ipotecaria;

che la Corte ha altresì escluso ogni contrasto tra la

retroattività dell'impugnato art. 5 l. cit., stabilita dal

successivo art. 23, ed il principio costituzionale di capacità

contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente

rivelatori di ricchezza, che deve permanere nel momento

dell'imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del

contribuente;

che dette questioni sono state dichiarate manifestamente

infondate con ordinanze nn. 365 del 1983 e 342

del 1985;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977

n. 114, e 23 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt.

3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di La Spezia

e de L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già

decise con la sentenza n. 143 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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