Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa

il 28 maggio 1987 dalla Corte dei cassazione nel procedimento civile

vertente tra la S.p.A. C.O.T. e Basile Rosa, iscritta al n. 637 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di cassazione nel giudizio tra la S.p.A.

C.O.T. e Basile Rosa, licenziata per non avere, al raggiungimento del

cinquantacinquesimo anno di età, fatto opzione al fine di protrarre

il rapporto di lavoro al sessantesimo anno, con ordinanza del 28

maggio 1987, pervenuta alla Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 637 del

1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella

parte in cui subordina la protrazione del rapporto di lavoro, con le

garanzie di stabilità previste dalla legge, per le sole donne

lavoratrici, a una opzione da effettuarsi tre mesi prima della data

di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;

che, a parere del giudice rimettente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 37 della Costituzione, per la disparità di trattamento che

si verifica tra la donna e l'uomo non gravato da siffatto onere;

l'art. 4 della Costituzione, per la lesione che si produce del

diritto al lavoro; l'art. 38 della Costituzione, per la possibile

perdita del diritto alla pensione maturabile entro i limiti della

età pensionabile per l'uomo.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 498

del 1988) la illegittimità costituzionale della norma impugnata e

che, quindi, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione ora sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 37, 4 e 38 della

Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

la sentenza n. 498 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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