Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27

febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione dell'attività del

commissario per le zone terremotate della Campania e della

Basilicata) convertito in legge 29 aprile 1982 n. 187; promosso con

ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale amministrativo

regionale della Campania nel procedimento iniziato col ricorso di

Sagliocco Vincenzo contro un provvedimento emesso dal Sindaco di

Napoli, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1986, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 60/ prima serie speciale del 24 dicembre

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Sagliocco Vincenzo con diversi ricorsi impugnava

davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania alcuni

decreti con cui il Sindaco di Napoli aveva requisito appartamenti di

proprietà dello stesso ricorrente, al fine di sistemarvi famiglie

colpite dal terremoto del novembre 1980;

che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 20

novembre 1985 (reg. ord. n. 751 del 1986) rilevava che l'art. 4 del

sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29

aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare legittimi,

ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali,

i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della

Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre

1981 "purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad

assicurare servizi necessari per la collettività e a soddisfare

esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi

sismici';

che il Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice

adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei

provvedimenti impugnati;

che, tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che l'art.

4 cit. contrastasse con l'art. 3 Cost., per il deteriore

ingiustificato trattamento riservato ai destinatari dei detti atti

amministrativi rispetto alla generalità dei cittadini; con l'art. 42

Cost., per l'eccessiva compressione della proprietà immobiliare; con

gli artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione della tutela

giurisdizionale;

che La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o

manifestamente infondate;

Considerato che le questioni sono state già decise con sentenza

n. 100 del 1987, la quale ha osservato come la norma impugnata sia

essenzialmente giustificata dalle necessità determinate dal

terremoto del 1980, e perciò abbia avuto efficacia limitata alla

prima fase dell'emergenza;

che la stessa norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti

emanati in quel periodo dall'autorità amministrativa, sui quali

resta salvo il controllo giurisdizionale concernente il rispetto

delle norme della Costituzione, dei principi fondamentali concernenti

i principali istituti giuridici, delle norme relative

all'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato

sugli eventuali vizi di eccesso di potere, rivelandosi così

infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che è stata altresì dichiarata priva di fondamento la censura

relativa all'art. 42 Cost., poiché, anche nella vigenza della norma

impugnata, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della

proprietà immobiliare deve in ogni caso corrispondere un congruo

indennizzo;

che, infine, la sopra citata sentenza ha escluso la violazione

del principio di eguaglianza, non essendo comparabili le situazioni

in cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio

nazionale rimasto indenne;

che conseguentemente le predette questioni risultano ora

manifestamente infondate;

Visti gli artt.26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come

convertito dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, sollevate, con

riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost., dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 100 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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