Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8

gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione"), nel testo risultante

dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, promossi

con ordinanze emesse il 18 aprile, il 13 maggio 1980 e il 19 gennaio

1981 dal Pretore di Roma (n. 4 ord.), il 28 gennaio 1981 dal Pretore di

Firenze (n. 2 ord.), il 14 e il 15 dicembre 1981 dal Pretore di

Brescia, il 25 marzo 1982 dal Pretore di Roma e il 20 aprile 1983 dal

Pretore di Ferrara, iscritte rispettivamente ai nn. 429, 452, 468 del

registro ordinanze 1980, ai nn. 206, 322, 323 del registro ordinanze

1981, ai nn. 148, 149, 485 del registro ordinanze 1982 e al n. 499 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 228, 235 dell'anno 1980, nn. 193, 269 dell'anno 1981,

nn. 206, 220 e 344 dell'anno 1982 e n. 322 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione dell'ATAC e dell'ATAF nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con quattro ordinanze in data 18 aprile 1980 e 19

gennaio 1981 - emesse in una serie di controversie di lavoro promosse

da addetti a pubblici servizi di trasporto, nel corso delle quali era

stata eccepita dall'azienda convenuta l'improcedibilità dell'azione

giudiziaria per omesso o tardivo esperimento del previo reclamo

gerarchico ai sensi dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e

successive modifiche l'adito Pretore di Roma ha denunciato di

illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., il predetto

art. 10 r.d. cit., nel testo risultante dalla sentenza della Corte n.

93/1979, "in quanto non prevede che il giudice possa, con la pronuncia

di improcedibilità, rimettere in termini le parti, con la contestuale

sospensione del processo in corso";

che, secondo il giudice a quo, la richiamata decisione già

dichiarativa della illegittimità dell'art. 10, secondo e terzo comma,

r.d. 148 cit. "nella parte in cui dispone (va) l'improponibilità e non

l'improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva

presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie (come quelle di

specie) aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica "o "di ogni

altro diritto non esclusivamente patrimoniale" inerente al rapporto di

lavoro degli autoferrotranvieri - sarebbe priva di effetti pratici

(onde appunto l'immanente contrasto dell'impugnato art. 10 con gli

artt. 3 e 24 Cost.), una volta che l'attuata sostituzione della

sanzione della "improponibilità" con quella della "improcedibilità"

non si completerebbe con la previsione dell'applicabilità degli

istituti conseguenziali della improcedibilità stessa: istituti che

l'interprete non sarebbe autorizzato a desumere per analogia dall'art.

443 c.p.c. (dettato per un diverso tipo di controversia), né il

legislatore, da parte sua, avrebbe provveduto ad introdurre;

che innanzi alla Corte, nei giudizi relativi alle prime due

ordinanze, si è costituita l'ATAC e, nel giudizio relativo alla terza

ordinanza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri:

entrambi, se pur con diversa motivazione, concludendo per la manifesta

infondatezza della questione;

che lo stesso Pretore di Roma con ordinanza 13 maggio 1980 e 25

marzo 1982, il Pretore di Firenze con due ordinanze del 28 gennaio

1981, il Pretore di Brescia con ordinanze 14 e 15 dicembre 1981 ed il

Pretore di Ferrara, con un'ultima ordinanza del 20 aprile 1983, hanno

impugnato il predetto art. 10, sempre nel testo già emendato con la

sentenza n. 93 del 1979, in relazione all'ultimo profilo (che si

ritiene non intaccato dalla citata pronuncia) della "improponibilità

dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di sessanta giorni

dalla definizione del reclamo gerarchico o dal termine di trenta giorni

per detta definizione";

che si assumono, anche in questo caso, violati gli artt. 3 e 24

Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento (sul terreno della

difesa dei propri diritti) che si determinerebbe, per un verso, tra la

generalità dei lavoratori subordinati e la categoria degli

autoferrotranvieri, in quanto "le finalità di pubblico interesse

inerenti alla natura del servizio non richiedono di necessità una

compressione del diritto dei lavoratori del settore in termini di

decadenza dello stesso"; e, per altro verso, tra gli autoferrotranvieri

che abbiano proposto tardivamente il reclamo gerarchico (per i quali,

dopo la sentenza n. 93/1979, la sanzione è quella della

improcedibilità e non più della improponibilità) e gli

autoferrotranvieri che abbiano proposto tardivamente l'azione

giudiziaria, i quali incorrerebbero invece nella decadenza;

che nei giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di Firenze si

è costituita l'Azienda convenuta (ATAF), che ha concluso per il

rigetto dell'impugnativa; e nei medesimi giudizi ed in quelli relativi

alle ordinanze dei Pretori di Roma e Ferrara è anche intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per

l'infondatezza della impugnativa, escludendo che possano equipararsi -

tanto sul piano giuridico formale quanto su quello pratico - l'omesso

esperimento del rimedio gerarchico e la tardiva adizione dell'AGO dopo

l'esito di tale rimedio; e sottolineando che comunque "la previsione di

termini per l'accesso alla tutela giurisdizionale rientra nell'ambito

della potestà - latamente discrezionale - del legislatore ordinario di

determinare le modalità di esercizio del diritto di difesa".

Considerato che le dieci ordinanze sollevano questioni di

legittimità analoghe e connesse, che possono perciò venire

unitariamente decise;

che entrambe le riassunte questioni sono state, per altro, negli

identici termini, già esaminate dalla Corte che, con sentenza n. 136

del corrente anno, ha escluso la fondatezza dell'una e dell'altra,

richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione che (a

seguito della citata sentenza n. 93/79) interpreta l'art. 10 r.d.

148/1931 nei precisi termini in cui vorrebbero ricondurlo i richiesti

interventi correttivi; e cioè appunto nel senso dell'applicabilità in

via analogica dell'art. 443 c.p.c., in caso di tardività del reclamo,

e della esclusione della decadenza dall'azione nell'ipotesi

dell'inerzia dell'interessato contro il rigetto o il silenzio-rigetto

del reclamo: onde deve ribadirsi che non sussistono le denunciate

violazioni degli artt. 3 e 24 Cost..

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del regio decreto 8

gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina dei

rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione

interna in regime di concessione"), nel testo risultante dopo la

sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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