Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1999

Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 166/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,

3 e 4 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia

previdenziale), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal

pretore di Brescia sul ricorso proposto da Boldini Margherita contro

l'INPS, iscritta al n. 1174 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per ottenere la

ricostruzione di un trattamento pensionistico in base alla sentenza

n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Brescia,

con ordinanza emessa il 10 maggio 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del d.-l.

28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -

sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme

maturate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze

della Corte costituzionale - viola l'art. 3 Cost., per

irragionevolezza intrinseca del complessivo contesto normativo

dell'intero articolo, viziato da lacune ed imperfezioni, afferenti in

particolare: a) alla definizione in termini di "rimborso" di quanto

spettante ai ricorrenti; b) alla difficile individuazione dei

superstiti aventi diritto ai rimborsi stessi; c) alla esclusione di

interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute; d) alla

previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti; e) alla

mancanza di un'integrale copertura finanziaria della spesa prevista;

che si è costituito in giudizio l'INPS, concludendo per la non

fondatezza della sollevata questione.

Considerato che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996,

non convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio

1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396 e 24 settembre 1996, n. 499,

tutti recanti le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi

dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la

successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e

183) ha il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo

denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante

emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in

contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,

ha altresì previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo

d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995

(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al

pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche

allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo

1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere

ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione

(cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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