Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo

comma, in relazione al primo comma, del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 dal Pretore di

Genova nel procedimento civile vertente tra Serando Rita e Cassa

Marittima Meridionale iscritta al n. 1310 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Serando Rita ed altro e della

Cassa Marittima Meridionale,

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 (comunicata

il 19 ottobre e notificata il 5 novembre successivo; pubblicata nella

G.U. n. 113 bis del 15 maggio 1985 e iscritta al n. 1310 R.O. 1984) nel

giudizio promosso da Serando Rita in proprio e quale esercente la

potestà sul minore figlio Ugo per conseguire dalla convenuta Cassa

Marittima Meridionale la liquidazione della rendita ai superstiti a

seguito della morte di Riccardo Mannerini, rispettivamente loro marito

e padre, l'adito Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro,

respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla Cassa,

che ha indicato come competente il pretore del lavoro di Palermo nella

cui circoscrizione è la sede di essa convenuta, ha giudicato rilevante

e, in riferimento all'art. 444 comma primo c.p.c. per contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 444 comma secondo c.p.c.; che avanti la

Corte si sono costituiti l'avv. Franco Agostini giusta delega in

margine all'atto, pervenuta a mezzo posta il 7 febbraio 1985, chiedendo

nell'interesse di Serando Rita e Mannerini Ugo la declaratoria

d'illegittimità della disposizione impugnata e gli avv.ti Renato

Formica e Claudio Mazziotti, giusta delega in margine alla comparsa

depositata il 4 giugno 1985, instando nell'interesse della Cassa

Marittima Meridionale per la infondatezza della proposta questione; che

nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice

Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che questa Corte, con sent. 6 dicembre 1984 n. 282

richiamata dalla Cassa, ha dichiarato non fondata la questione già

sottoposta al suo esame, tra l'altro, dal Tribunale di Genova con

ordinanza 28 aprile 1982, le cui argomentazioni sono state riprodotte

nella ordinanza di rimessione del giudice a quo di Genova.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 444 comma secondo c.p.c. sollevata in

relazione all'art. 444 comma primo c.p.c. per asserito contrasto con

gli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Genova con ordinanza 18 settembre

1984 (n. 1310 R.O. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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