Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),

così come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n.

221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei

sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e

Chioggia), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Zavagno Maria e Vianello Anna,

iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Contavalli Fortunato e Gambarotto

Silvio, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un

procedimento civile promosso da Zavagno Maria nei confronti di

Vianello Anna, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360

(Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art.

3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il

risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque

usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle

isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui

stabilisce che "la necessità del locatore di disporre dell'immobile

per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli debba

essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione

dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta";

che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per

un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili

adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per "i casi di accertate

necessità abitative del locatore";

che, secondo il parere del giudice a quo, "l'utilizzo del

termine accertate necessità" indurrebbe a ritenere che le stesse

debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal

giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice

dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere

cognitivo di accertamento;

che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiché il proprietario

esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di

cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di

giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma

censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto

"l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di

necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente

oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronunzia

giudiziale definitiva" - nonché l'art. 42 della Costituzione,

integrando un "blocco del diritto di proprietà"; e creerebbe,

altresì, un'irragionevole disparità di trattamento tra i casi in

cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora

"accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al

combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21

febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360";

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore

con ordinanza del 13 maggio 1994 (R.O. n. 520 del 1994), emessa nel

procedimento civile promosso da Contavalli Fortunato nei confronti di

Gambarotto Silvio;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e,

comunque, infondata";

Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono

essere riunite e trattate congiuntamente;

che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato

convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno

1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 167, 322 e 426 del 1994, la

più recente delle quali riguardante una questione identica a quelle

sollevate dal Pretore di Venezia con le ordinanze di cui in

epigrafe), le questioni debbono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),

così come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n.

221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei

sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e

Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità" del

locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del

coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per

ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla

sospensione ex lege disposta", sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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