Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche") promosso con ordinanza emessa il 3

dicembre 1987 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso

proposto da Gasperini Giampaolo contro l'Ufficio Distrettuale delle

Imposte Dirette di Avellino, iscritta al n. 295 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Giampaolo

Gasparini, avente ad oggetto la non riconosciuta deducibilità dal

reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF della somma pagata a titolo di

imposta di successione nell'anno di riferimento, la Commissione

tributaria centrale, con ordinanza del 3 dicembre 1987, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597 per violazione degli artt. 53, 3 e 42, ultimo

comma, Cost., in quanto la norma denunciata non consente la

detrazione (rectius: deduzione) del tributo assolto;

che il giudice rimettente, dopo aver premesso in linea generale

che ogni decremento di ricchezza a disposizione del contribuente

dovrebbe essere portato in diminuzione della sua capacità

contributiva (cui va in concreto commisurata l'obbligazione

tributaria) e che il legislatore nel dettare la relativa disciplina

è autorizzato a valutazioni discrezionali ma non arbitrarie sulla

individuazione degli indici rivelatori della capacità contributiva

stessa, ha osservato che il passaggio di beni e di attività legato

alla successione ereditaria è un "unico fatto giuridico tributario",

cui il legislatore ricollega la duplice conseguenza del pagamento

della imposta di successione e del pagamento, poi, di tutte le altre

imposte derivanti dalla nuova consistenza economica dell'obbligato,

nei periodi di imposta corrispondenti, in rapporto a redditi ed

attività di cui si è in tal modo venuta ad incrementare la

capacità contributiva del soggetto inciso;

che da tali premesse il giudice a quo argomenta che non sarebbe

consentita un'arbitraria distinzione tra i presupposti patrimoniali

dell'imposta di successione e la "natura afferente ai tributi sul

reddito del decremento dovuto al pagamento stesso", non potendosi

prescindere dalla globalità di valutazione della capacità

contributiva, in quanto, se è vero che la legge stabilisce "i

diritti dello Stato sulle eredità" (art. 42 Cost.) "è altrettanto

certo che il chiamato alla stessa, proprio in vista della successione

è tenuto ad un esborso, che rappresenta in senso tecnico una

diminuzione della sua capacità contributiva nel periodo di imposta

considerato";

che non si è costituita la parte, mentre è intervenuto il

Presidente del Consiglio del ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria

di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;

che la difesa dello Stato, in particolare, ha rilevato che le

deduzioni di oneri dal reddito complessivo ai fini della formazione

del reddito imponibile sono ammesse soltanto nei casi e con le

modalità stabilite di volta in volta discrezionalmente dal

legislatore, secondo quanto è stato già affermato dalla Corte

costituzionale in numerose pronunce;

Considerato che la norma oggetto della questione di

costituzionalità è stata impugnata nella parte in cui conformemente

alla previsione dell'art. 8 n. 9 della legge 9 ottobre 1971 n. 825,

recante la delega al Governo per la riforma tributaria non consente

la deduzione, in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle

persone fisiche, delle somme corrisposte all'erario a titolo di

pagamento della imposta di successione nell'anno di riferimento,

assumendosi che in tal modo si eluderebbe il criterio della

rispondenza dell'imposizione alla effettiva capacità contributiva

del soggetto obbligato;

che, in materia di agevolazioni e benefici tributari e, più

specificamente, di oneri deducibili, questa Corte ha già in numerose

decisioni affermato che la loro individuazione rientra nella

competenza del legislatore il quale, nella sua discrezionalità deve

razionalmente valutare, secondo criteri polico-economici, l'incidenza

dell'onere sostenuto in collegamento con la produzione del reddito

nonché il nesso di proporzionalità dello stesso onere con il

gettito generale dei tributi, tenendo altresì conto della necessità

di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del

privato cittadino, chiamato a contribuire ai bisogni della vita

collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale

(sentt. n. 134 e 143 del 1982, n. 108 del 1983; ord. n. 556 del

1987);

che, come questa Corte ha riconosciuto, le relative disposizioni

potrebbero essere censurate soltanto se si configurino quale il

frutto di scelte irrazionali e non giustificate;

che, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore, nel

senso di non ammettere in deduzione ai fini dell'IRPEF l'ammontare

dell'imposta di successione corrisposta nell'anno di riferimento,

appare né ingiustificata né irrazionale, in quanto l'imposizione

inerente alla successione, contrassegnata da un'aliquota progressiva

il cui imponibile è costituito dall'asse ereditario netto, è in

diretto collegamento col patrimonio ereditario (sent. n. 68 del 1985)

trovando la sua giustificazione nel fenomeno stesso dell'eredità,

come successione di un soggetto ad un altro, indipendentemente dai

trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa, il che denota la

sua natura di prelievo sul patrimonio ereditario;

che, viceversa, l'IRPEF, come imposta personale, colpisce il

reddito complessivo, dedotte le spese personali, quelle cioè

necessarie a far fronte alle fondamentali esigenze di vita, ovvero

quelle giuridicamente necessitate (quali quelle connesse ad

indebitamenti, assicurazioni, oneri immobiliari, obblighi di diritto

familiare) o socialmente utili di cui si consente la deducibilità

per favorire determinati settori della vita sociale (arte, scienza,

cultura, religione), tutte spese, queste, che hanno riguardo alla

formazione del reddito o in questo trovano la loro fonte, sì che non

può confondersi con esse l'aspetto patrimoniale insito nell'imposta

di successione, diversa essendo la natura dell'onere di cui si invoca

la deducibilità rispetto a quella dell'IRPEF (imposta personale sul

reddito);

che non può perciò ravvisarsi, come si sostiene nella

ordinanza di rinvio, quella "unicità del fatto giuridico

tributario", in relazione alla "globalità di valutazione della

capacità contributiva", essendo, come si è detto del tutto distinta

la funzione del tributo ereditario nei confronti dei presupposti

dell'IRPEF che, rispetto a quel tributo, costituiscono espressione di

una capacità contributiva assolutamente autonoma;

che sotto tale profilo appare quindi del tutto ininfluente che

il trapasso del compendio ereditario, nel patrimonio del soggetto

tenuto all'imposta relativa, realizzi il fenomeno della "confusione

patrimoniale", perché la peculiare funzione di quell'imposta

consente di mantenere concettualmente distinte le due vicende

tributarie, ancorché facenti capo al medesimo soggetto;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche"), nella parte in cui non consente la deducibilità, in sede

di dichiarazione dei redditi, dell'imposta di successione corrisposta

nell'anno di riferimento, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 Cost.,

sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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