Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti e altre disposizioni in materia tributaria) promossi con due

ordinanze emesse il 24 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Monza, sui ricorsi proposti da Cerera Angelo e da

Boccalari Edoardo, rispettivamente iscritte ai nn. 131 e 132 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 17 giugno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Monza, con

due ordinanze - identicamente motivate - emesse il 24 maggio 1978 (ma

pervenute alla Corte il 18 febbraio 1981), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976,

n. 751, "nella parte in cui imputa i redditi dei figli minori a

ciascuno dei coniugi in parti uguali nel solo caso in cui entrambi

siano titolari di redditi propri", in riferimento agli artt.3 e 53

Cost.;

e che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la proposta

impugnativa.

Considerato che i giudizi vanno riuniti, dal momento che in

entrambi si tratta di un'identica questione di legittimità

costituzionale;

e che, per altro, le due ordinanze non recano alcun cenno sulla

rilevanza dell'impugnativa da esse sollevata, né sulle fattispecie

sottoposte all'esame del giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976,

n. 751, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Monza con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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