Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme

agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme

per la delegabilità delle entrate), promosso con ordinanza emessa il

21 dicembre 1998 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Ferrari Secondo ed altri e il comune di Roma, iscritta

al n. 455 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta alla

Corte costituzionale il 23 luglio 1999 (R.O. n. 455 del 1999), emessa

nel corso del giudizio proposto da alcuni soggetti, concessionari,

nel mercato ortofrutticolo di Roma, dell'uso di porzioni di

fabbricato, avverso gli atti di accertamento relativi alla tassa di

occupazione spazi ed aree pubbliche, divenuti definitivi a seguito

del silenzio dell'Intendenza di finanza di Roma sui rispettivi

ricorsi, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638

(Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati

nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di

tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità

delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità

dell'azione giudiziaria di contestazione del fondamento di detta

tassa anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo e

indipendentemente dal decorso dei relativi termini;

che il giudice a quo ha, al riguardo, richiamato la

giurisprudenza costituzionale che, nella materia tributaria, ha già

affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo

esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della

proponibilità dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un

certo termine decorrente dalla data della presentazione del ricorso,

è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o

superiori finalità di giustizia, circostanze che non sembrano allo

stesso giudice sussistenti nel caso in esame.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 132 del 1998, ha

già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, il

predetto art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 (peraltro espressamente

abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con

effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie

provinciali e regionali - 1° aprile 1996, in relazione all'art. 42

del d.lgs. n. 545 del 1992 - senza che detta abrogazione possa

influire sulla questione proposta in quanto il procedimento

giurisdizionale avanti al giudice ordinario continua ad essere

disciplinato, con riguardo ai termini e alle modalità, dalle norme

sulla giurisdizione vigenti al momento della domanda);

che pertanto, essendo stata già espunta dall'ordinamento la

norma ora denunciata, la relativa questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati

nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di

tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità

delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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