Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1995

Altra decisione · depositata il 16/06/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 80 della

legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22

(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal Pretore di Trento nel

procedimento penale a carico di Ezio Tasin e Valentino Chemelli,

iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1994 dal Pretore di Trento,

sezione distaccata di Cles, nel procedimento penale a carico di Nino

Matteo Dell'Eva ed altri, iscritta al n. 193 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti penali a

carico di taluni sindaci per il reato previsto e punito dall'art. 20,

lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i Pretori di Trento

e della sezione distaccata di Cles, con ordinanze emesse

rispettivamente il 30 ottobre 1992 ed il 31 gennaio 1994, hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della

Costituzione e agli artt. 8 e 4 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 77 e 80 della legge della Provincia autonoma di Trento 5

settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del

territorio);

che le norme censurate, dopo aver stabilito (art. 77) che

nessuna attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia

del territorio può essere iniziata o proseguita se il sindaco non ha

rilasciato la prescritta autorizzazione o concessione, dispongono

(art. 80) che le opere pubbliche dei comuni o loro consorzi sono

deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni

degli strumenti di pianificazione ed alle altre norme in vigore;

che, secondo i giudici rimettenti, resterebbe esclusa, per le

opere pubbliche comunali realizzate nella provincia di Trento, la

necessità della concessione edilizia, mentre, in base alla

disciplina statale (art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), anche

il comune che esegue opere comportanti trasformazione urbanistica ed

edilizia del territorio ha l'obbligo di munirsi della concessione

edilizia. Si verrebbe in tal modo ad incidere indirettamente sulla

norma penale, escludendo dall'applicazione dell'art. 20, lettera b),

della legge n. 47 del 1985 soggetti che nell'identica situazione

sarebbero puniti nel resto del territorio nazionale. Ne deriverebbe

la violazione, secondo entrambe le ordinanze di rimessione, del

principio di riserva allo Stato della potestà legislativa penale

(art. 25, secondo comma, della Costituzione); secondo il Pretore di

Trento, sezione distaccata di Cles, anche dell'art. 3 della

Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra

cittadini, a seconda che la stessa azione sia commessa nel territorio

della provincia di Trento o in altri luoghi;

che, secondo il Pretore di Trento, gli artt. 77 e 80 della legge

provinciale n. 22 del 1991, introducendo una tipologia di attività

di trasformazione del territorio che non richiede la concessione,

violerebbero il limite posto alla legislazione provinciale da una

norma fondamentale di riforma economico-sociale, qual è l'art. 1

della legge n. 10 del 1977;

che nel solo giudizio promosso dal Pretore di Trento è

intervenuta la Provincia autonoma, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata, dato che per le opere comunali il controllo

urbanistico è operato in occasione della delibera consiliare di

approvazione dell'opera, e non mediante il rilascio di una

concessione edilizia che il sindaco dovrebbe rilasciare a se stesso;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni

connesse, concernenti le stesse disposizioni, sicché i giudizi vanno

riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

intervenuto il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (Misure urgenti

per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 13, nell'ambito della

semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia

urbanistico-edilizia, prevede che non sono soggette a concessione

edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche

comunali, disponendo che i relativi progetti debbano peraltro essere

corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato, che

attesti la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,

nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di

sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche;

che, tenuto conto della sopravvenuta modifica normativa, è

opportuno restituire gli atti ai giudici rimettenti, perché valutino

nuovamente la rilevanza delle questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Trento e al Pretore di Trento, sezione distaccata di Cles.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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