Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 244 e 245

cod. proc. pen. promosso con l'ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal

Pretore di Torre Annunziata nel procedimento penale a carico di Oliva

Domenico ed altra, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'1 ottobre 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Torre Annunziata dubita della legittimità costituzionale degli artt.

244 e 245 c.p.p., tuttora regolanti la procedura da seguire in caso di

arresto in flagranza per reati di competenza del tribunale o della

Corte d'assise, nella parte in cui - diversamente da quanto stabilito

per i reati di competenza del pretore dal nuovo testo dell'art. 505

c.p.p., come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397

- fissano per la convalida dell'arresto un termine più lungo e non

prevedono che l'interrogatorio dell'arrestato sia fatto in pubblica

udienza e che lo stesso non possa essere, prima di questa, tradotto in

carcere;

che tale dubbio è prospettato - per altro senza specifica

motivazione - in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., nonché ,

implicitamente, all'art. 3 Cost., sostenendosi, a tale riguardo, che la

consistenza tra le due diverse discipline darebbe luogo a disparità di

trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima posizione

processuale;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità e, in

subordine, l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, stante la vacatio legis di centoventi giorni

disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge 27 luglio 1984, n.

397, l'ordinanza in questione, recante la data del 20 novembre 1984,

risulta emessa prima che entrasse in vigore, e fosse quindi

applicabile, la nuova disciplina di cui all'art. 3 della medesima legge

assunta come parametro e, conseguentemente, quando ancora non poteva

dirsi verificata - quanto alla procedura da osservarsi a seguito

dell'arresto in flagranza per i reati di competenza del pretore - la

parziale abrogazione delle disposizioni impugnate;

che, anche a tacere di tale circostanza, è assorbente il rilievo

che manca nell'ordinanza il benché minimo riferimento alla fattispecie

concreta, al punto che da essa non risulta né se il giudizio a quo

abbia ad oggetto reati di competenza del pretore ovvero del tribunale o

della Corte d'assise, né se, in questo secondo caso, fossero o meno

ancora da compiersi gli atti (traduzione in carcere, interrogatorio e

convalida dell'arresto) disciplinati dalla normativa impugnata, e se

quindi il pretore rimettente avesse al riguardo conservato, ovvero

esaurito, il proprio potere decisorio;

che, pertanto, risultando impossibile valutare gli effettivi

termini di operatività, nel giudizio a quo, della normativa impugnata,

la questione sollevata, in armonia con la costante giurisprudenza di

questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 244 e 245 c.p.p. sollevata in riferimento

agli artt. 3, 13 e 27 Cost. dal pretore di Torre Annunziata con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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