Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

della legge 31 gennaio 1949, n. 21 (Aumento del contributo obbligatorio

dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore

dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari

italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 del d.P.R. 18 luglio 1957

(Approvazione dello statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli

orfani dei sanitari italiani), promosso con ordinanza emessa il 28

ottobre 1980 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile

vertente tra Davoli Carla ed altri e Azienda municipalizzata Farmacie

Comunali Riunite del Comune di Reggio Emilia ed altri, iscritta al n.

851 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44 del 1981;

Visti l'atto di costituzione dell'Opera nazionale assistenza agli

orfani dei sanitari italiani e l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice

relatore Michele Rossano.

Rilevato che con ricorso 26 aprile 1980 al Pretore di Reggio

Emilia, giudice del lavoro, Carla Davoli ed altri 40 sanitari

dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali Riunite del

Comune di Reggio Emilia hanno proposto domanda diretta ad ottenere la

restituzione dei contributi nella misura del 2% dello stipendio,

indebitamente percepiti dall'Opera Nazionale per l'Assistenza agli

orfani dei sanitari italiani (ONAOSI), e sollevato, in via subordinata,

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31

gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai

sanitari dipendenti da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera

Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 28 ottobre 1980, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dei citati artt. 1 e 2 legge n. 21 del 1949

e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani

dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, gli artt. 1 e 2 legge n. 21 del 1949

- che prevedono contributi a favore dell'ONAOSI di importo diverso con

riguardo alla natura autonoma o subordinata dell'attività sanitaria

svolta - e l'art. 5 dello Statuto dell'ONAOSI sarebbero in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione perché determinerebbero una disparità

di trattamento, non giustificata, tra sanitari liberi professionisti,

che versano una somma fissa ed invariabile, e sanitari pubblici

dipendenti, ai quali è imposto un contributo di maggiore entità e

variabile nel tempo perché calcolato nella percentuale del 2% degli

stipendi;

Ritenuto che è inammissibile la questione concernente l'art. 5

dello Statuto dell'ONAOSI, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, perché

tale norma, per la sua natura regolamentare, è priva di forza di legge

e, quindi, non è assoggettabile al controllo di legittimità

costituzionale;

Ritenuto, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 legge n. 21 del 1949, concernente la misura fissa del

contributo versato dai sanitari liberi esercenti, è priva di rilevanza

perché oggetto della controversia è solo l'obbligo del versamento, da

parte dei sanitari pubblici dipendenti, del contributo a favore

dell'ONAOSI, stabilito nella misura del 2% dello stipendio

dall'impugnato art. 1 legge n. 21 del 1949;

Ritenuto che non sussiste il denunciato contrasto dell'articolo 1

legge n. 21 del 1949 con l'art. 3 della Costituzione per la diversità

assoluta delle due situazioni poste a confronto dato che per i sanitari

dipendenti da Pubbliche amministrazioni è obbligatorio il contributo -

dovuto all'ONAOSI a norma del r.d.l. 27 settembre 1938, n. 1325,

convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e fissato nella misura del

2% dello stipendio dal suddetto art. 1 legge n. 21 del 1949, mentre

per i sanitari liberi professionisti il contributo deriva dalla

iscrizione volontaria all'ONAOSI;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale

per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R.

18 luglio 1957;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 31 gennaio 1949, n. 21.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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