Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo e' stabilito nella misura di L. 2000 annue.
Testo vigente dal 14 febbraio 1949
Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo e' stabilito nella misura di L. 2000 annue.
Testo vigente dal 14 febbraio 1949
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21; c) dichiara la manifesta infondatezza…
Art. 3 cost. · Art. 2 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 1 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 1 Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21, nella parte in cui prevedono un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede in Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo, legge n. 87 del 1953 - priva di motivazione in punto di rilevanza.
Art. 3 cost. · Art. 1 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 2 Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-01-31;21~art2 · fonte del testo
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