Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del

T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e

l'elezione degli organi amministrativi comunali, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale

amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali avverso

l'elezione del consigliere comunale Mario Cataldi, iscritta al n. 108

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale

amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali,

Giangiacomo Lattanzi, Giorgio Scatasta avverso l'elezione del

consigliere comunale Tommaso Danieli, iscritta al n. 109 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 187 del 29 luglio 1961.

Ritenuto che con le due suddette ordinanze è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U.

16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e

l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli

artt. 3 e 51 della Costituzione;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri e si sono costituite le parti private;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

la quale, con sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata

tale questione relativamente all'intero art. 15 del citato Testo unico;

che, secondo le due ordinanze, la legge nei casi contemplati dal

predetto art. 15, n. 3, non potrebbe fissare cause di ineleggibilità

al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilità al momento

d'assunzione della carica;

che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta

sostanzialmente assorbito dalla motivazione della suddetta sentenza 3

luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di

determinate categorie di persone dall'elettorato passivo risponde a

imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin

dal momento delle elezioni; che, non essendo state addotte altre

ragioni in contrasto la pronuncia precedente va confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

proposta con le ordinanze di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli

atti alla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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