Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1960

Altra decisione · depositata il 09/04/1960 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3,15, 19

e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 26

settembre 1959 del Pretore di Novara, emessa nel procedimento penale a

carico di Sguazzini Giuseppe, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze

1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dei

28 novembre 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

udito l'avv. Giorgio Balladore Pallieri, per l'Ente Nazionale Risi.

Ritenuto che il Pretore di Novara, con la sua ordinanza, vista

l'istanza di incostituzionalità sollevata dalla difesa di Giuseppe

Sguazzini in ordine agli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30

maggio 1947, n. 439, per assunto contrasto con gli artt. 3 e 41 della

Costituzione, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, limitandosi a rilevare "che la questione non appare

manifestamente infondata, come già rilevato da questo Pretore con

ordinanza 18 marzo 1959 per identica eccezione";

Considerato che, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87, l'autorità giurisdizionale, nell'ordinanza con cui promuove il

giudizio di legittimità costituzionale, è tenuta a precisare

l'oggetto della questione di legittimità costituzionale;

che la Corte ha ripetutamente affermato che tale esigenza deve

essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957,

ordinanze nn. 69 del 1957 e 39 del 1958);

che nell'ordinanza del Pretore di Novara manca ogni precisazione e

non sono specificate le disposizioni degli articoli del D.L.C.P.S. 30

maggio 1947, n. 439, in relazione alle quali concretamente s'intende

proposta la questione di legittimità costituzionale;

che pertanto occorre restituire gli atti allo stesso Pretore

affinché completi la sua ordinanza nei sensi sopra indicati;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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