Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 448/1998

citata

  • art. 61legge 331/1993
  • art. 3d.l. 853/1984
  • art. 10legge 17/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il

10 aprile 1999 dal tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra la Cover S.r.l, e il Ministero delle finanze ed altra,

iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione della Cover S.r.l., nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio deiministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Aldo Bozzi per la Cover S.r.1. e l'avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale

di Milano, ha proposto - in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e

104 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella

parte in cui si pone come norma interpretativa dell'art. 61 del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle

disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,

sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA

con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a

detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina

dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei

rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa

fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,

l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su

taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427;

che l'ordinanza è stata pronunciata in un giudizio promosso

dalla Cover S.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze e la

Repubblica italiana, per ottenere la loro condanna alla restituzione

delle somme indebitamente versate come tassa annuale di iscrizione

nel registro delle imprese dal 1988 al 1992;

che il tribunale, "richiamata l'ordinanza di rimessione alla

Corte di giustizia emessa nella causa Riccardo Prisco Goria S.r.l.",

rileva che la tassa citata - istituita dall'art. 3, commi

diciottesimo e diciannovesimo, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853

(Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte

sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria),

convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17 - è risultata in

contrasto con l'art. 10 della direttiva del Consiglio CEE

n. 69/335/CEE del 17 luglio 1969, così come interpretato dalla Corte

di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza 20 aprile 1993,

resa nelle cause n. 71/1991 e 178/1991, ed è stata conseguentemente

soppressa dall'art. 61, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993 (convertito

in legge n. 427 del 1993), che ha però istituito una tassa annuale

per l'iscrizione degli atti sociali, diversi da quello costitutivo,

soggetti ad iscrizione in base al codice civile;

che - come riferisce il rimettente - l'Amministrazione delle

finanze si è costituita eccependo che la domanda avrebbe potuto

essere accolta solo in parte, in base all'art. 11, comma 1, della

legge n. 448 del 1998, il quale dispone che il citato art. 61 del

d.l. n. 331 del 1993 deve essere interpretato nel senso che la tassa

annuale per l'iscrizione degli atti sociali, da esso istituita, è

dovuta, nelle misure forfettarie specificamente previste, per ciascun

anno dal 1985 al 1992;

che il rimettente ritiene tale norma in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione (perché, pur recando l'interpretazione

autentica dell'art. 61 del d.l. n. 331 del 1993, ha in effetti natura

innovativa e mira al solo scopo di imporre retroattivamente e

irragionevolmente il pagamento della tassa annuale per l'iscrizione

degli atti sociali anche per gli anni 1985-1992), nonché con

l'art. 24 della Costituzione (perché pregiudica il diritto di

difesa) e con gli articoli 101 e 104 della Costituzione ("per

prevaricamento del potere precipuo della Magistratura che è quello

di interpretare le leggi");

che - ad avviso del rimettente - la questione di legittimità

costituzionale così prospettata sarebbe rilevante, perché la

società (avendo chiesto la restituzione delle somme indebitamente

pagate, dal 1988 al 1992, a titolo di tassa annuale di iscrizione)

avrebbe avuto diritto, prima dell'introduzione della norma in

questione, all'integrale rimborso di quanto versato, senza la

detrazione degli importi dovuti "per l'iscrizione degli atti sociali

soggetti ad iscrizione in base al codice civile";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo che la norma impugnata mira allo scopo di chiarire una

materia contrassegnata da notevole incertezza e non lede i principi

costituzionali citati;

che si è costituita la S.r.l. Cover, sostenendo che la norma

denunciata crea un'ingiustificata disparità di trattamento fra le

società che avevano già ottenuto l'integrale rimborso di quanto

pagato a titolo di tassa annuale di iscrizione e quelle che, dopo la

sua entrata in vigore, possono ottenere solo la differenza rispetto

all'importo dovuto per la nuova tassa annuale di iscrizione di atti

sociali;

che, nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio

e la parte privata hanno depositato memorie integrative, per

illustrare le rispettive difese.

Considerato che il rimettente non spiega perché, a suo avviso,

nel giudizio a quo - relativo ad una domanda di rimborso di somme

indebitamente pagate da una società, tra il 1988 ed il 1992, per

tassa annuale di iscrizione nel registro delle imprese - debba essere

applicato l'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 1998, che fa

decorrere dal 1985 la tassa annuale di iscrizione di atti sociali

diversi da quello costitutivo (con la conseguente detrazione dalla

somma chiesta a rimborso dell'importo dovuto dalla società per la

tassa appena indicata, ai sensi del secondo comma dell'art. 11,

peraltro dal rimettente non impugnato);

che, in particolare, il giudice non tiene conto della

giurisprudenza, che dell'art. 11 ha fornito interpretazioni

discordanti (onde non può parlarsi di "diritto vivente"), proprio

sul tema delle detrazioni da apportare alle somme di cui si chieda il

rimborso per il titolo e per il periodo cui si riferisce la domanda;

che, infatti, secondo un certo orientamento, la somma da

rimborsare deve essere sempre decurtata degli importi dovuti (in base

al primo comma) per iscrizione di atti sociali nel periodo 1985-1992,

indipendentemente dall'accertamento che in quel periodo iscrizioni di

singoli atti siano state in concreto eseguite, mentre un altro

orientamento ritiene che questa lettura dell'art. 11 lo porrebbe in

irrimediabile contrasto con l'art. 10 della direttiva, rendendolo

conseguentemente "non applicabile", e interpreta la norma interna nel

senso che la somma da rimborsare può essere decurtata degli importi

dovuti nel periodo indicato per tassa di iscrizione di atti sociali,

solo in caso di effettiva iscrizione, provata dall'Amministrazione

finanziaria;

che - a fronte di tali irrisolti contrasti (non ignoti alla

dottrina, che propone anche ulteriori ricostruzioni della norma) - il

rimettente avrebbe dovuto motivare la sua adesione all'uno o

all'altro indirizzo, traendone le conseguenze ai fini del giudizio di

rilevanza;

che, in particolare - qualora, avuto riguardo alla difesa

dell'Amministrazione costituita, avesse optato per il secondo -

avrebbe dovuto precisare se, nella specie, la prova dell'effettiva

iscrizione di atti sociali era stata fornita, posto che, altrimenti,

la domanda di rimborso avrebbe ben potuto essere accolta

integralmente, senza la detrazione di cui all'art. 11

(sostanzialmente integrante un'eccezione di compensazione), e, ancora

una volta, la questione di costituzionalità di tale articolo sarebbe

stata irrilevante;

che, d'altra parte, il rimettente non considera che alcuni

giudici italiani - dubitando della conformità della disciplina in

esame all'ordinamento comunitario - hanno chiesto alla Corte di

giustizia di stabilire se l'art. 10 della ricordata direttiva (che

vieta di imporre tributi annuali per l'iscrizione delle società di

capitali in un registro, anche se il relativo gettito contribuisca al

finanziamento del servizio) e l'art. 12, 1/2 1, lettera e) (che

ammette "diritti di carattere remunerativo", di importo correlato al

costo dell'operazione, anche in via forfetaria purché con criteri di

ragionevolezza) possano essere interpretati nel senso di ritenere ad

essi conforme la normativa interna sulla tassa annuale forfetaria di

iscrizione di atti sociali;

che anche il giudice rimettente (in base a quanto emerge da

un'ordinanza prodotta dall'Avvocatura dello Stato, cui potrebbe

riferirsi il generico accenno contenuto nella premessa dell'ordinanza

di rimessione) risulta avere già chiesto alla Corte di giustizia di

stabilire se i citati articoli della direttiva possano essere

interpretati nel senso che non consentano l'introduzione di una

normativa nazionale - come quella di cui all'art. 11. commi 1 e 2,

della legge n. 448 del 1998 - che retroattivamente assoggetti gli

importi da rimborsare, perché indebitamente pagati, ad una

detrazione forfetaria ed arbitraria per l'iscrizione nel registro

delle imprese di atti sociali, per ciascuno dei quali la legge

nazionale già prevedeva un corrispettivo;

che tale richiesta di interpretazione rivolta alla Corte di

giustizia ha fatto sorgere nel giudizio a quo una "pregiudiziale

comunitaria", circa la compatibilità con il diritto comunitario

della stessa norma sospettata di contrasto con la Costituzione, con

conseguente incidenza sulla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale;

che questa Corte - in ipotesi in cui il giudice rimettente

non aveva motivato, ai fini dell'operatività e dell'applicabilità

della norma impugnata, sul profilo della sua compatibilità con

direttive comunitarie - ha ritenuto la manifesta inammissibilità

della questione (ordinanze n. 38 del 1995 e n. 244 del 1994);

che, in conclusione - emergendo dai rilievi che precedono

come l'ordinanza in epigrafe presenti, sotto plurimi profili, un

palese difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli

articoli 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, dal tribunale di Milano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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