Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio

1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione

I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di

alloggi per lavoratori), e dell'art. 35, primo comma, lettera a),

della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia

residenziale), e del combinato disposto dell'art. 10, primo comma,

lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'art. 22,

primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge

finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1989

dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavazza

Mario ed altri e il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 10

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 il Pretore

di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10

della legge 14 febbraio 1963, n.60 (Liquidazione del patrimonio

edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma

decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e del primo

comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457

(Norme per l'edilizia residenziale), nonché del combinato disposto

del primo comma, lettere b) e c), dell'art.10 della legge 14 febbraio

1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo

1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), nella parte in cui

stabiliscono, nei diversi periodi considerati, l'obbligo del

versamento dei contributi Ges.ca.l. solo a carico dei lavoratori

dipendenti, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo

comma, Cost.;

Che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, prima dell'emissione dell'ordinanza del giudice a

quo, questa Corte ha già preso in esame identica questione, comune

anche al primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67,

dichiarandone l'infondatezza con riferimento alla normativa

antecedente, in essa non ravvisandosi "per le sue connotazioni

contingenti, nell'indirizzo di finalità comunque abitative" quella

"pregnante colorazione discriminatoria (...) assunta dai rimettenti"

(sentenza n. 241 del 1989);

Che, non riscontrandosi valide ragioni o argomenti nuovi o

comunque tali da mutare il proprio orientamento, va dichiarata la

manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e

c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione

del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di

un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e

del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978,

n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché del combinato

disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge

14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge

11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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