Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 652/1939
  • art. 13legge 652/1939
  • art. 15legge 652/1939

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15

del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale

dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e

formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con

modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e ulteriormente

modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514

(Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla

legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle

Commissioni censuarie), degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83

del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per

la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), dell'art. 6 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del

classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano),

dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione

delle procedure catastali), dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto

ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria

concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art.

10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle

approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di

catasto dei terreni) e del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale

13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto

edilizio urbano), aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989,

n. 3/3309, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 luglio ed il 20

settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze

sui ricorsi proposti da Ambanelli Marisa ed altro e da Vannelli Lido

contro l'U.T.E. di Firenze, iscritte ai nn. 794 e 795 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria

di primo grado di Firenze, Ambanelli Marisa e Sivieri Nedo Franco

hanno impugnato il provvedimento di determinazione della classe e

della categoria catastale dell'immobile di loro proprietà e l'atto

impositivo conseguente, e che analogo ricorso, avanti la stessa

autorità giurisdizionale, ha proposto Vannelli Lido, con analoghe

doglianze, avendo tutti i ricorrenti casualmente appreso che i

rispettivi immobili sarebbero stati censiti dall'ufficio tecnico

erariale di Firenze secondo la procedura di cui al d.P.R. 1 dicembre

1949, n. 1142, vale a dire con la pubblicazione degli atti presso la

casa comunale per un periodo temporale di giorni trenta, termine

utile per ricorrere avverso gli stessi;

che i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione tributaria di

primo grado l'annullamento degli atti di classamento concernenti i

rispettivi immobili;

che i ricorsi sono stati interlocutoriamente decisi con

ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della

questione di costituzionalità:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile

1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,

rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto

edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto

1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8

aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto

edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e

funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1

dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la

formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione

degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto

edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679

(Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20

luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente

l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della

legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con

decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei

terreni);

f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre

1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)

aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309

(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto

edilizio urbano);

che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i

ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la

quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati

direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa

comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di

un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli

accertamenti presso di essa ed, eventualmente, a ricorrere avverso i

medesimi (in particolare le prime disposizioni impugnate, con la loro

procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero

esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti

per "un rilevante numero di unità immobiliari urbane", in forza

delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio

il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto

l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);

che la mancata notificazione diretta all'interessato

dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in

tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad

esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della

Costituzione (specie l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n. 1142 del

1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra i

soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in quanto

la norma privilegerebbe le amministrazioni dello Stato, prevedendo

che sia loro dato "particolare avviso" della pubblicazione negli albi

dei vari comuni per i beni interessanti quelle amministrazioni);

che la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorsi, sulla

base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità

costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;

che, consentendo la normativa in questione una presunzione di

conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del

manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa

comunale degli atti di accertamento, della possibilità di prenderne

visione e di frapporvi ricorso), si verrebbe a eliminare ogni

possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto

l'interessato verrebbe ad essere, con probabilità, in ritardo

rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.l. n. 652 del

1939;

che tali disposizioni violerebbero anche l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, giacché esse non garantirebbero il

diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale;

che, infine, nel procedimento instaurato su ricorso del Vannelli

tale complesso normativo violerebbe, secondo le Commissioni

rimettenti, anche l'art. 113, primo e secondo comma, dove si afferma

il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica

amministrazione (lesivi dei diritti e degli interessi legittimi) e si

escludono limitazioni di tutela per determinate categorie di atti;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della

sollevata questione e riportandosi agli argomenti già svolti nella

memoria depositata in occasione d'una precedente, analoga questione

(v. ord. n. 91 del 1994);

che, in particolare, l'Avvocatura aveva eccepito l'irrilevanza

della questione, non avendo il giudice rimettente motivato sulla

conoscenza, da parte dei contribuenti, delle "categorie" e "classi"

degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la

loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale

compilazione del modello 740;

che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una

congerie di disposizioni fra le quali alcune con carattere

palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento

approvato con d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti

ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989) e altre non pertinenti

(l'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; l'art. 13 del r.d.l.

13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n.

1249; l'art. 12, primo e secondo comma, del predetto regio

decreto-legge n. 652 del 1939);

che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art.

12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo

8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto-legge n. 652

del 1939;

che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione

potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con

riferimento al dies a quo o con riferimento all'effetto preclusivo

(rispetto a una controversia sul credito tributario - Irpef o Ici -

che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal

decorso dell'anzidetto termine;

che l'alternatività, dunque, osterebbe a un intervento

manipolativo della Corte costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con

riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Considerato che le due ordinanze trattano, pressoché negli stessi

termini, l'impugnazione delle medesime norme giuridiche e, quindi,

vanno riunite e congiuntamente decise;

che come già stabilito per la precedente questione, sollevata

sostanzialmente negli stessi termini e dalla stessa Commissione

tributaria (sia pure diversamente composta) deve essere accolta

l'eccezione d'inammissibilità come sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato, poiché - a prescindere dai pur fondati rilievi

sul difetto della forza di legge per gran parte degli atti impugnati

- dalle ordinanze di rimessione non si rileva in base a quali fatti

giuridici l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla

classificazione (o alla riclassificazione) degli immobili di

proprietà dei ricorrenti e, dunque, non è dato sapere quale delle

molteplici fonti normative impugnate disciplina il caso in esame;

che la questione sollevata è, pertanto, al pari di quella

(pressoché identica) già decisa con l'ordinanza n. 91 del 1994,

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile

1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,

rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto

edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto

1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8

aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto

edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e

funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1

dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la

formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione

degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto

edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679

(Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio

1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente

l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della

legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con

decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei

terreni);

f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre

1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)

aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309

(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto

edilizio urbano);

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo

comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione dalla

Commissione tributaria di primo grado di Firenze con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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