Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i

laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli

odontoiatri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Manara Massimo e l'Ordine dei medici

chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, iscritta al

n. 127 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1993;

2) n. 3 ordinanze emesse il 20 ottobre 1993 dal Tribunale di

Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Zuaboni Laura ed altra,

Sidari Giuseppe ed altri, Pizzamiglio Giovanna e l'Ordine dei medici

e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, iscritte

ai nn. 68, 69 e 70 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Giovanna nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Cesare Trebeschi e Fausto Cordiano per

Pizzamiglio Giovanna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento ex art. 700 del codice

di procedura civile, promosso per l'accertamento del diritto del

ricorrente di rimanere iscritto sia all'albo dei medici chirurghi che

a quello degli odontoiatri senza esercitare alcuna opzione per l'uno

o per l'altro, il Pretore di Parma ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471

(Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia,

per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri) che prevede, per i

laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio

1980-85, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli

odontoiatri, con la conseguenza di impedire l'esercizio della

professione di medico per chi chieda l'iscrizione a quell'albo;

che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe un'evidente

disparità di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al

relativo corso di laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e

abilitati all'esercizio della professione medica, possono richiedere

l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella

nell'albo dei medici chirurghi (reg. ord. n. 127 del 1993);

che, nel corso di altri tre giudizi civili, promossi da soggetti

abilitati alla professione di medico-chirurgo, richiedenti

l'accertamento del loro diritto ad essere iscritti (oltreché

nell'albo dei medici) anche nell'albo degli odontoiatri, il Tribunale

di Brescia, con ordinanze di identico tenore emesse il 20 ottobre

1993 (reg. ord. nn. 68, 69 e 70 del 1994), ha sollevato analoga

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge n. 471 del 1988 per violazione dell'art. 3 della Costituzione,

in quanto la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità

di trattamento tra medici chirurghi specialisti in odontoiatria, che

possono essere iscritti ad entrambi gli albi, e medici chirurghi non

specialisti, che, "pur essendo riconosciuti idonei all'esercizio

dell'odontoiatria, debbono optare per l'iscrizione all'uno o

all'altro albo";

che in uno di questi giudizi (reg. ord. n. 70 del 1994) si è

costituita la parte privata, aderendo alle considerazioni svolte

nell'ordinanza di rimessione;

che negli ultimi tre giudizi (reg. ord. 68, 69 e 70 del 1994) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale - dopo aver ricordato

che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di

medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del

1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687

del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di

dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e

della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale

- ha osservato che "sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle

comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi

dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanze alla Corte di

giustizia delle comunità (causa C-40/93)", soggiungendo che "la

Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha

violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i

limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 dir.

78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive

della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria,

perché in possesso della sola laurea in medicina e non anche del

diploma di specializzazione)", per cui "questo stato delle cose è

certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della

costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della

apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di

iscrizione all'albo degli odontoiatri" e, in generale, della norma

impugnata.

Considerato che nelle ordinanze di rinvio manca ogni cenno di

motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione

delle questioni di legittimità costituzionale - e sul quale si

sofferma anche l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate

deduzioni difensive - della compatibilità della norma impugnata con

le direttive comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio

1978 (in Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24

agosto 1978);

che tale profilo, attenendo alla operatività della norma

oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza

delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve

farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79,

8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31

ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in

medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri),

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Parma e dal Tribunale di Brescia con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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