Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)

convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni,

promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da

Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed

altra, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 (pervenuta

il 23 febbraio 1991) dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri

contro Comune di Castiglione del Lago ed altra (Reg. ord. n. 134 del

1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni

urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di

finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella

parte in cui irrazionalmente fanno riferimento, per determinare la

misura del tributo, soltanto alla superficie dell'immobile utilizzato

e affidano, altresì, all'Ente impositore la determinazione della

misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella

tabella allegata alla legge, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per

l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 1991 ha già

preso in esame identica questione dichiarando: l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66

convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni,

nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989

dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di

arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta

di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva

redditività; nonché la non fondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del dcreto-legge 2 marzo

1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con

modificazioni, per la parte in cui è attribuito ai Comuni, nei

confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni

e di imprese, il potere di determinarne la misura;

che pertanto la questione relativa all'art. 1 si appalesa

manifestamente inammissibile essendo già stata accolta nel senso

auspicato dal remittente;

che, non essendo stati dedotti nuovi profili o argomentazioni

tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento, va

dichiarata la manifesta infondatezza della questione concernente

l'art. 2;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva

degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24

aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66

(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti

locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n.

144, con modificazioni, in riferimento agli artt.3 e 53 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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