Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1986

Altra decisione · depositata il 18/11/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.P.R. 597/1973
  • art. 14d.P.R. 597/1973
  • art. 46d.P.R. 597/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett.

e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso

con due ordinanze emesse il 21 marzo 1985 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mazzini Luigi e

Barbieri Ugo iscritte ai nn. 198 e 199 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s.

dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12,

lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") sotto il

profilo che essi, assoggettando a tassazione anche le indennità di

buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., contrasterebbero con gli artt. 3,

38, 53 e 76 Cost.;

Considerato che le ordinanze sollevano entrambe la medesima

questione, per cui i giudizi vanno riuniti;

Che, successivamente alla proposizione di detta questione di

legittimità costituzionale, è stata promulgata la l. 26 settembre

1985, n. 482 (" Modificazioni del trattamento tributario delle

indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di

contratti di assicurazione sulla vita"), dichiarata parzialmente

illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n. 178;

Che, pertanto, è necessario un riesame della rilevanza della

questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello ius

superveniens;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello ius

superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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