Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 14d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, così come modificato dalla legge 16

dicembre 1977, n. 904 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 10 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Milano sul ricorso della S.a.s. Immobiliare Conduzioni Agrarie,

iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 10 marzo 1978 (pervenuta alla

Corte costituzionale il 9 dicembre 1982) la Commissione tributaria di

primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 53 e 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (quest'ultimo come

modificato con legge 16 dicembre 1977, n. 904) nella parte in cui non

prevedono che dall'incremento di valore imponibile ai fini dell'INVIM,

possa integralmente detrarsi la quota parte in concreto attribuibile

alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta per effetto

dell'inflazione;

considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale

sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 126 del 1979 e, in

riferimento all'INVIM decennale, con sentenza n. 239 del 1983;

che la stessa questione è stata altresì dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 150 del 1984;

che, nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati motivi

diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati

dalla Corte e che, per altro verso, appaiono del tutto ininfluenti, in

relazione al contenuto della censura d'incostituzionalità,

l'abrogazione dell'art. 14 e la modificazione dell'art. 15 del d.P.R.

n. 643 del 1972 operate, in epoca successiva a quella dell'ordinanza di

rimessione, con d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con

modificazioni in legge 12 gennaio 1980, n. 2), in seguito alla citata

sentenza di questa Corte n. 126 del 1979;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con

ordinanza in data 10 marzo 1978 (r.o. n. 913 del 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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