Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto

e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8

gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie...), promosso con

ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione

nella causa di lavoro tra Fallavena Enea e la società Veneta per

costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, iscritta al

n. 476 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che la Corte di cassazione - sezione lavoro - ha

sollevato, con sua ordinanza del 30 aprile 1974, questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27,

comma quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.

148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione:

commisurazione dell'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri

allo stipendio o paga ultimi raggiunti senza tener conto dell'intiera

retribuzione effettivamente percepita; mancato riconoscimento della

ridetta indennità agli autoferrotranvieri che hanno diritto a

pensione.

Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa

Corte con sentenza n. 124 del 1975, che ha dichiarato, la prima, non

fondata nei sensi di cui alla motivazione (avendo ritenuto

l'espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" comprensiva

dell'intiera retribuzione finale), e la seconda non fondata, per essere

la buonuscita sostitutiva della pensione e comprensiva del mancato

pensionamento;

che, non essendo stati addotti motivi o argomenti nuovi, questa

Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale proposte dalla Corte di cassazione con ordinanza 30

aprile 1974 circa gli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27, comma

quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del

personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna -

lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione),

in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già

dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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