Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 549/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito) e del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),

convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza

emessa il 9 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di

Biella sul ricorso proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." contro il

comune di Bioglio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Biella ha

sollevato, con ordinanza emessa il 9 novembre 1998 sul ricorso

proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." per l'annullamento dell'avviso

di liquidazione emesso dal comune di Bioglio, questione di

legittimità costituzionale indicando l'art. 1, comma 5, del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito), reiterato

con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in

materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza

locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989,

n. 144, nella parte in cui dispone: "se lo stesso soggetto passivo

esercita attività in locali diversi siti in unico edificio od in

edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree

attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun

comune sul cui territorio sono ubicati detti insediamenti, sulla base

della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune

..." (R.O. n. 192 del 1999);

che - secondo la predetta ordinanza - con il suddetto avviso

di liquidazione veniva assoggettata ad imposta comunale per

l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) la porzione di

insediamento ricadente nel comune di Bioglio, considerata come

attività a sé stante ed autonoma, senza che venisse tenuto in

debito conto il fatto che essa fosse strettamente correlata ed

interdipendente alla porzione di insediamento contiguo insistente nel

comune di Vallemosso;

che il giudice a quo sottolinea che il reddito prodotto dalla

Società ricorrente è unico ed è dato dall'attività dell'azienda

nel suo insieme e non può, quindi, essere discriminato; tuttavia,

per i meccanismi di calcolo dell'imposta in questione si verifica di

fatto una duplicazione dell'imposta rispetto al caso di un

insediamento insistente in un unico comune;

che la norma impugnata - secondo il giudice a quo -

recherebbe vulnus all'art. 3 della Costituzione, per disparità di

trattamento tra insediamenti della stessa tipologia (ed estensione),

ricadenti in un unico comune rispetto a quelli che interessano due o

più comuni, verificandosi, in quest'ultimo caso, un raddoppio

dell'imposta, per cui vi sarebbe violazione anche dell'art. 53 della

Costituzione;

che nel giudizio, introdotto avanti a questa Corte con la

citata ordinanza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,

sia rigettata. Con successiva memoria, dopo aver sottolineato che la

questione di legittimità costituzionale è stata indebitamente

riferita al d.l. n. 549 del 1988, in quanto il decreto stesso non è

stato, poi, convertito in legge, giacché la richiamata legge n. 144

del 1989 ha invece convertito il successivo d.l. 2 marzo 1989, n. 66,

ha prospettato la manifesta inammissibilità della questione, in

quanto riferita ad una norma non più in vigore, e, quindi, non

applicabile al caso di specie: infatti l'art. 1, comma 5, del d.l.

n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, cui si

incentrano le censure sollevate, è stato sostituito, a decorrere dal

1990, dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali

urgenti), convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di

legittimità costituzionale è manifestamente carente nella

motivazione sulla rilevanza per un duplice ordine di deficienze: a)

per quanto riguarda il d.l. indicato come oggetto della questione,

poiché il d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (denunciato per l'art. 1,

comma 5) non è stato convertito in legge, mentre la legge 24 aprile

1989 n. 144 (indicata come legge di conversione) ha convertito,

invece, con modifiche il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (che è

riproduttivo per la parte che interessa della precedente norma

rimasta priva di efficacia fin dall'inizio per effetto della mancata

conversione in legge); b) in quanto la norma denunciata è stata, a

sua volta, interamente sostituita nell'art. 1 con una disposizione

(parzialmente diversa nel contenuto da quella denunciata), cioè

dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con

modificazioni in legge 27 novembre 1989, n. 384;

che il giudice rimettente non ha preso in alcuna

considerazione, nell'esame della rilevanza della questione, la

successiva norma (d.l. n. 332 del 1989) in vigore negli anni 1994,

1995 e 1996, cui si riferiscono gli accertamenti di imposta

contestati;

che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge

30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito) e del decreto-legge 2 marzo

1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva

degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24

aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari