Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e

terzo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle

sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,

tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel

testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, promosso con

ordinanza emessa il 3 luglio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale

di Napoli, nel corso del procedimento vertente fra Conte Carlo Vincenzo

ed altri e Società strade ferrate secondarie meridionali, iscritta al

n. 424 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 3 luglio 1975, del

tribunale di Napoli questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 10,

commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633,

in quanto sottopone a decadenza i diritti del personale dipendente da

aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, se non

venga proposto reclamo in via gerarchica entro 60 giorni dalla

comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre, salvo che

si tratti di competenze arretrate o di altre prestazioni esclusivamente

patrimoniali;

che nessuno si è costituito.

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 57 del

1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo

originario dell'art. 10 su detto, nella parte in cui dispone

l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva

presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro

aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura

esclusivamente patrimoniali, mentre ha ritenuta legittima tale

improponibilità per le controversie di natura non esclusivamente

patrimoniale;

che detta improponibilità era già stata ritenuta legittima con la

sentenza n. 39 del 1969;

che le ragioni addotte nell'ordinanza di rimessione a sostegno

della dedotta questione di legittimità costituzionale appaiono già

confutate nelle predette sentenze e non sono prospettati profili nuovi

né argomenti che possano indurre la Corte a mutare giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio

1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione

interna in regime di concessione), nel testo modificato dalla legge 24

luglio 1957, n. 633, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e

già dichiarata non fondata con le sentenze n. 39 del 1969 e n. 57 del

1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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