Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.lgs. 50/1948
  • art. 2d.l. 50/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 11

febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o

apolidi), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore

di Trento, nel procedimento penale a carico di Bonetti Italo, iscritta

al n. 514 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 244 del 5 settembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 maggio 1979, il Pretore di

Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per

omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2,

3, 10, 14 e 23 Cost.; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti

si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento

agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla

sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di

alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76

del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975; che la Corte ha nuovamente

deciso in tal senso, anche con riguardo alla pretesa violazione

dell'art. 23 Cost., mediante le ordinanze n. 19 e n. 135 del 1979; che,

sotto questi aspetti, l'ordinanza di rimessione non prospetta alcun

profilo sostanzialmente nuovo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948,

n. 50, sollevata dal Pretore di Trento, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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