Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7,

del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il

23 marzo 1961 dal Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto nel

procedimento su ricorso di Palmieri Severino, iscritta al n. 77 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961.

Ritenuto che con la suddetta deliberazione è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U.

16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 48 e 24 della

Costituzione;

Considerato che la questione, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, la quale con

sentenza 3 luglio 1961, n. 42, l'ha dichiarata non fondata in relazione

all'art. 15, n. 6, dello stesso T.U. con motivazione che vale anche per

l'art. 15, n. 7, ora denunciato;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

che anche in riferimento all'art. 48 della Costituzione, rispetto

al quale, peraltro, non si deducono particolari motivi di

illegittimità costituzionale della norma denunciata, non v'è motivo

di discostarsi dalla precedente decisione, in quanto essa ha precisato

che i casi di ineleggibilità consentiti dalla Costituzione non sono

soltanto quelli a cui si riferisce lo stesso art. 48, terzo comma,

mentre, come ha già affermato questa Corte nella sentenza n. 43 del 3

luglio 1961, il principio dell'eguaglianza del voto, stabilito dal

citato art. 48, secondo comma, della Costituzione, non riguarda

direttamente il risultato concreto della manifestazione di volontà

dello elettore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

proposta con la deliberazione di cui in epigrafe e ordina il rinvio

degli atti al Consiglio Comunale di S. Nicola dell'Alto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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