Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria),

promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Buontempo Eugenio e la Cartiere di Arbatax s.p.a. ed

altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Buontempo Eugenio, delle

Cartiere Riunite Donzelli ed altre, della S.p.a. Pizzi, e delle

Cartiere Burgo S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Sandro Amorosino per la S.p.a. Pizzi e Mario

Sanino per le Cartiere Burgo s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Oscar

Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Eugenio

Buontempo contro la Cartiera di Arbatax s.p.a. e altre società per

azioni, tutte in amministrazione straordinaria, il giudice istruttore

presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 settembre 1988, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 23

agosto 1988, n. 391, nella parte in cui attribuisce alla competenza

dei tribunali amministrativi regionali le controversie concernenti la

vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad

amministrazione controllata, anche se vertenti su diritti soggettivi

e indipendentemente da questioni di legittimità di atti o

provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo, disponendo

l'estinzione d'ufficio dei giudizi in materia già pendenti davanti

al giudice ordinario, nonché la cessazione degli effetti dei

provvedimenti giudiziali relativi ai beni suddetti;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe

le parti del giudizio a quo, l'attore insistendo per l'accoglimento

della questione, le convenute eccependone preliminarmente

l'inammissibilità, in quanto sollevata da un giudice "privo di

competenza giurisdizionale, essendo stato proposto, precedentemente

all'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte, il regolamento

preventivo di giurisdizione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha affermato in numerose pronunce

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di

giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di

incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della

questione di giurisdizione (sentenze n. 221 del 1972, n. 135 del

1975, nn. 118 e 186 del 1976, n. 43 del 1977, n. 43 del 1980, n. 173

del 1981);

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi da

tale orientamento;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988,

n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), sollevata, in

riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal

giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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