Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/1987

Altra decisione · depositata il 17/06/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 128 del codice

di procedura penale e 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promossi

con ordinanze emesse il 29 marzo 1985 (n. 13 ordinanze) e il 7 giugno

1985 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale di Lanusei, iscritte ai nn. 475,

476, 477, 478 e 479 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 178, 179,

180, 181, 182, 183, 184, 185, 377, 378, 379, 380 e 381 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 291 bis dell'anno 1985 e nn. 30 e 41, l_ serie speciale, dell'anno

1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Lanusei, con diciotto ordinanze di

identico contenuto, tredici emesse il 29 marzo 1985 e cinque emesse

il 7 giugno 1985, nel corso di altrettanti procedimenti d'appello

instaurati dal Procuratore della Repubblica deducendo la nullità

assoluta di altrettante sentenze che erano state emesse dal Pretore

di Tortoli dopo aver nominato quale difensore d'ufficio un praticante

procuratore "come tale sfornito di capacità tecnica", ha denunciato,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 128, terzo comma, del codice di procedura penale e

dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,

"nella parte in cui escludono che l'imputato nel giudizio pretorile

possa essere assistito da un difensore d'ufficio che sia praticante

procuratore legale e che il praticante procuratore legale possa

presentare la dichiarazione d'impugnazione";

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

considerato che tutti i giudizi concernono identiche questioni e

vanno, quindi, riuniti;

e che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione, è entrata in vigore la legge 24 luglio 1985, n. 406

(Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e

degli esami per la professione di procuratore legale), il cui art. 1,

sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.

1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n.

36, e successive modificazioni, stabilisce al secondo comma che i

praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione in un registro

speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei

procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la

residenza "possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le

funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di

impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico

ministero, avanti alle preture del distretto nel quale è compreso

l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto";

e che l'art. 5 della stessa legge 24 luglio 1985, n. 406. consente

a coloro "che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

sono inseriti nel registro speciale di cui all'art. 8 del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive

modificazioni", di "esercitare, con effetto immediato, le funzioni di

cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto stesso, come modificato

dall'art. 1 della presente legge";

che, alla stregua della predetta novazione legislativa, spetta al

Tribunale di Lanusei verificare quali conseguenze il combinato

disposto degli artt. 1, secondo comma, e 5 della legge 24 luglio

1985, n. 406, possa attualmente avere sui processi a quibus sia con

riferimento all'espletamento delle funzioni di difensore d'ufficio

nel giudizio pretorile da parte del praticante procuratore sia con

riferimento alla legittimazione dello stesso a proporre impugnazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lanusei.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

ECLI:IT:COST:1987:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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