Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1996 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 20 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Torino, il 24 e il 26 ottobre 1995 dalla Corte

d'appello di Napoli, il 27 ottobre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Verbania, il 28 novembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento,

il 19 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Belluno, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di

Palermo, il 28 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 1

dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova, il 13 dicembre 1995

dalla Corte d'appello di Palermo, il 15 dicembre 1995 dal giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, il 21

novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 9 febbraio 1996 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno,

il 16 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Genova, il 23 gennaio

1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn.

884, 930 e 931 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 6, 22, 127, 159,

184, 219, 231, 232, 244, 313, 342 e 353 del registro ordinanze 1996,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, n. 53 dell'anno 1995 e nn. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e

17 dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Verbania, con ordinanza del 27 ottobre 1995, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice

per le indagini preliminari che abbia disposto la restituzione degli

atti al pubblico ministero affinché modificasse l'imputazione, in

riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la infondatezza della questione;

che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Belluno, con ordinanza del 9 febbraio 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice

per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero

di formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Torino, con ordinanza del 20 ottobre 1995, il giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, con

ordinanza del 28 novembre 1995, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19

dicembre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Bari, con ordinanza del 15 dicembre 1995, la

Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 24 ottobre 1995, del 26

ottobre 1995, del 21 novembre 1995, del 28 novembre 1995 e del 23

gennaio 1996, la Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del 13

dicembre 1995, la Corte d'appello di Genova, con ordinanze del 1

dicembre 1995 e del 16 gennaio 1996, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice

per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare

personale nei confronti dell'imputato, in riferimento a numerosi

parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici

remittenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei

giudizi promossi dalla Corte d'appello di Napoli e dalla Corte

d'appello di Palermo, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di

questa Corte;

che, in particolare, con l'ordinanza n. 24 del 1996 è stata

dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare alla successiva udienza preliminare del giudice per le

indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero, ai

sensi dell'art. 409, quinto comma, del medesimo codice, di formulare

l'imputazione;

che nella predetta ordinanza la Corte ha affermato che il giudice

dell'udienza preliminare non è chiamato ad esprimere valutazioni sul

merito dell'accusa, bensì a valutare la legittimità della domanda

di giudizio formulata dal pubblico ministero e che ciò non

costituisce pertanto attività di "giudizio", inteso come attività

finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Belluno, è manifestamente infondata;

che, con la sentenza n. 131 del 1996, questa Corte ha ribadito

per quanto qui interessa che la previsione dell'incompatibilità del

giudice è finalizzata ad evitare che possa essere o apparire

pregiudicata l'attività di "giudizio", non anche altre attività

processuali anteriori o propedeutiche al giudizio;

che alla luce della giurisprudenza richiamata anche tutte le

altre questioni sollevate sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dai giudici per le

indagini preliminari presso i tribunali di Verbania, Belluno e

Benevento, e presso i tribunali militari di Torino e Bari, e dalle

Corti d'appello di Napoli, Palermo e Genova, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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