Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'assise di Roma, iscritta al n. 884

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, prima serie speciale, n. 51 dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 20 ottobre 1998, la Corte

d'assise di Roma, chiamata a pronunciarsi, nel corso di un

procedimento penale per omicidio premeditato, su due istanze di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e

36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n.

217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), nella parte in cui prevede che l'istanza per l'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato deve essere, a pena di

inammissibilità, sottoscritta dall'interessato e non estende la

possibilità di sottoscrizione anche al suo difensore o ai suoi

familiari;

che il remittente premette che il giudizio innanzi a lui pendente

si svolge nei confronti di due imputati latitanti, i cui difensori

d'ufficio hanno sottoscritto istanza per l'ammissione dei rispettivi

assistiti al patrocinio a spese dello Stato, e che la documentazione

acquisita dimostrerebbe la sussistenza delle condizioni indicate

nell'art. 3 della legge n. 217 del 1990;

che all'accoglimento di dette istanze osterebbe, però, l'art.

2, comma 2, della legge citata, che richiede la sottoscrizione

dell'interessato a pena di inammissibilità;

che, secondo il giudice a quo, l'eccezione di illegittimità

costituzionale di quest'ultima disposizione, sollevata dai difensori

dei due imputati, non apparrebbe manifestamente infondata, giacché

l'autenticazione della sottoscrizione del latitante ad opera del

difensore o del funzionario competente comporterebbe difficoltà di

ordine pratico spesso insuperabili e potrebbe "implicare

responsabilità penalistiche e comunque censure sul piano della

deontologia professionale";

che conseguentemente rileva - il remittente - al latitante

sarebbe di fatto precluso il godimento dei diritti previsti dalla

legge sul patrocinio a spese dello Stato, con violazione degli artt.

3, secondo comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione,

disposizioni che, senza distinguere tra imputati liberi e imputati

latitanti, assicurano ai non abbienti il diritto di difesa ed i mezzi

per agire e difendersi innanzi ad ogni giurisdizione;

che, infine, l'inadempimento dell'onere di sottoscrivere

l'istanza posto a carico dell'interessato si risolverebbe in un danno

per il suo difensore, il quale, a norma dell'art. 36, primo comma,

della Costituzione, ha diritto a una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità delle prestazioni svolte;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che a mente dell'art. 2, comma 2, della legge n. 217

del 1990 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità,

non essendo tale attività delegabile al difensore, secondo il

costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità;

che la ragione per la quale il diritto è riservato personalmente

all'interessato risulta evidente sol che la previsione dell'art. 2,

comma 2, venga letta congiuntamente all'art. 5, concernente il

contenuto dell'istanza;

che, infatti, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a

spese dello Stato, all'indicazione del processo a cui si riferisce,

alle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia

anagrafica, l'istanza deve contenere anche un'autocertificazione

attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per

poter fruire del beneficio, con specifica determinazione del reddito

complessivo valutabile, nonché l'impegno di effettuare periodiche

comunicazioni ai fini del controllo dell'eventuale superamento dei

limiti di reddito;

che, come questa Corte ha più volte rilevato,

l'autocertificazione dell'interessato ha un ruolo centrale nel

sistema della legge n. 217 del 1990 in tutto rispondente alle

esigenze di una tutela la più sollecita possibile del diritto di

difesa dei non abbienti, poiché è in base ad essa che il giudice,

mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al patrocinio

a spese dello Stato, senza alcuna verifica o controllo preventivi

(sentenza n. 144 del 1992; ordinanze nn. 244 e 386 del 1998);

che l'unica condizione posta dal legislatore nel prefigurare un

procedimento così celere - nel quale i controlli sono compiuti

dall'intendente di finanza solo dopo il provvedimento di ammissione

(art. 6, comma 3) - è che le dichiarazioni rilevanti siano rese

personalmente dall'interessato, prevedendosi a garanzia della

veridicità di queste l'applicazione delle norme del Libro II Titolo

VII del codice penale per le ipotesi di falsità o di omissioni (art.

5, comma 7);

che tale cautela minima, in un sistema che facilita al massimo

l'accesso dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, non

può essere eliminata con una sentenza di questa Corte senza che ne

risulti stravolta l'equilibrata scelta del legislatore, giacché gli

strumenti surrogatori, suggeriti dal remittente, quali la

sottoscrizione del difensore o di un familiare, non sarebbero

assistiti dalla medesima garanzia rappresentata dalla piena

assunzione di responsabilità penale dell'interessato per l'ipotesi

di non veridicità;

che, quanto alla violazione dell'art. 36, primo comma, della

Costituzione, prospettata sulla premessa che in assenza

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il difensore

dell'imputato non abbiente non potrebbe essere adeguatamente

remunerato per l'opera professionale prestata, va rilevato che

l'interessato ha comunque l'obbligo di retribuire il difensore che

eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28

luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che la

sua presumibile non solvibilità è inconveniente al quale non è

possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e

dichiarazioni che nel vigente sistema processuale sono configurate,

non irragionevolmente, come strettamente riservate alla parte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n.

217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24,

secondo e terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dalla

Corte d'assise di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari