Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1992

Altra decisione · depositata il 25/05/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, terzo comma,

della legge 13 maggio 1988, n. 154 recte del decreto-legge 14 marzo

1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la

semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Cassino sui ricorsi riuniti

proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro

di Sora, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 la

Commissione tributaria di primo grado di Cassino, sui ricorsi riuniti

proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro

di Sora, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.12,

terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154 recte del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per

la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili

urbani), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, primo

comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154;

che il giudice a quo osserva che la norma impugnata non ha

sanato ma, in un certo senso, ha aggravato la situazione creata dalla

legge 26 aprile 1986, n.131, art. 52 (Disparità di trattamento tra

soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto immobili censiti e

soggetti che stipulano contratti relativi ad immobili non censiti),

poiché le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 154 del 1988

sanciscono l'applicazione di tali agevolazioni solo ad atti formati

successivamente alla sua entrata in vigore, creando - come deduce il

ricorrente - un periodo di rottura (1986-1988) le cui conseguenze non

possono farsi ricadere sopra un contribuente piuttosto che su altro

secondo insindacabile e discrezionale scelta dell'ufficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991,

n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie

di valutazione;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del

citato jus superveniens;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari