Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1997

Altra decisione · depositata il 04/07/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,

della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), sostituito dall'art. 1

della legge 24 febbraio 1995, n. 45, che ha convertito, con

modificazioni, il d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, promosso con

ordinanza emessa il 7 giugno 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Novara nel procedimento relativo a

Hysi Eva, iscritta al n. 979 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Novara, investito della richiesta avanzata dal pubblico

ministero di convalida del provvedimento del questore di Novara con

cui si ordinava alla sedicente cittadina albanese Hysi Eva di

presentarsi ogni giorno presso la questura di Milano, al fine di

acquisire i documenti necessari alla sua esatta identificazione e di

procedere quindi all' allontanamento dal territorio dello Stato, ai

sensi dell'art. 5, comma 6, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della

legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e

delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dalla legge

24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire

fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), in

quanto richiamato dall'art. 7-sexies del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), non convertito in legge;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata reca sensibili

limitazioni alla libertà personale senza che all'interessato sia

garantita la difesa, essendo il giudice per le indagini preliminari

chiamato a esprimersi sulla convalida di un provvedimento del

questore, formalmente di natura amministrativa, ma tale da incidere

sulla libertà personale dell'interessato, dal momento che impone un

obbligo di presentazione a un ufficio di polizia con modalità e

frequenza stabilite dallo stesso questore;

che detta convalida è effettuata dal giudice per le indagini

preliminari inaudita altera parte, non essendo prevista la

possibilità per l'interessato di intervenire nel procedimento.

Considerato che l'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n.

401, sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45,

risultava applicabile nel giudizio a quo in quanto richiamato

dall'art. 7-sexies del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, non convertito

in legge;

che quest'ultima disposizione non è stata più riprodotta nei

successivi decreti-legge di reiterazione, 16 luglio 1996, n. 376, e

13 settembre 1996, n. 477, anch'essi non convertiti in legge;

che la legge 9 dicembre 1996, n. 617, salvaguarda gli effetti

prodotti dai decreti-legge emanati, dal n. 489 del 1995 fino al n.

477 del 1996, citato, stabilendo la validità degli atti e dei

provvedimenti adottati, nonché la salvezza degli effetti e dei

rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti;

che è necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché

questi valuti se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio

principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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