Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 3267/1923
  • art. 1legge 3267/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del

r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordinamento e riforma della

legislazione in materia di boschi e terreni montani) e successive

modificazioni e integrazioni promosso con ordinanza emessa il 1°

febbraio 1979 dal Pretore di Sorgono nel procedimento penale a carico

di Maccioni Giovanni Maria ed altri iscritta al n. 437 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 210 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Sorgono, nel corso di un procedimento

penale a carico di Maccioni Giovanni Maria ed altri, imputati di

pascolo abusivo continuato ed aggravato in terreni siti in località

dell'agro di Desulo e sottoposti a vincolo idrologico, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. della

legge 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni in

riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. perché risultavano imposte

consistenti limitazioni alla disponibilità ed al godimento dei

terreni, per una durata illimitata nel tempo e, comunque, non

predeterminata e senza alcun indennizzo;

Considerato che non risultano specificate le norme censurate;

che non v'è motivazione alcuna sulla rilevanza, tanto più

necessaria in quanto gli imputati non sono proprietari del terreno de

quo e, quindi, non sono i destinatari dei vincoli della cui

legittimità costituzionale trattasi;

che, comunque, la questione si appalesa manifestamente infondata

in quanto si tratta di un vincolo cui si accompagna una riduzione

dell'estimo dei terreni (art. 16 r.d. n. 3267/23);

che, peraltro, il vincolo stesso non importa ablazione della

proprietà in tutto o in parte e si risolve a favore dello stesso

proprietario che riceve protezione del bene oggetto del suo diritto

di proprietà;

che la durata del vincolo è subordinata alla vigenza del

pericolo di danno e cessa con il venir meno di esso

(art. 13 legge citata);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e segg. del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, sollevata

dal Pretore di Sorgono, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari