Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.76, primo comma,

del d.P.R. 12 febbraio 1965, n.162 (Norme per la repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in

relazione agli artt.1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n.190

(Modifiche agli artt. 44 e 45 del regio decreto legge 15 ottobre

1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,

concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), promosso

con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Giudice Istruttore presso

il Tribunale di Casale Monferrato, iscritta al n. 821 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il G.I. di Casale Monferrato con l'ordinanza in

epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in

relazione agli artt.1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190,

interpretati nel senso che la revisione d'analisi (o seconda

analisi), una volta richiesta dall'imputato di un reato di

sofisticazioni alimentari, si configura come "condizione di

procedibilità o proseguibilità" dell'azione penale;

che ciò è affermato nell'assunto che tale sistema normativo

violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, in attesa dei

risultati della revisione d'analisi - che, per essere

legislativamente affidata a determinati (e pochi) centri di studio,

vengono dati "dopo anni o lustri" - crea una situazione di

disparità, non ragionevolmente giustificata, fra gli imputati di

reati di sofisticazione alimentare, per i quali sia prevista la

revisione stessa, e gli imputati di altri reati, anche in

procedimenti che richiedano analisi delicatissime, le quali invece

possono essere liberamente demandate dal giudice al perito ai sensi

degli artt. 314 ss. c.p.p.;

Considerato che per orientamento costante della Corte di

Cassazione la revisione di analisi prevista dalle norme denunciate

non è condizione di procedibilità e che il giudice in luogo di

questa ben può disporre perizia; che inconferente è il richiamo

contenuto nell'ordinanza ad una sentenza della Corte d'Appello di

Torino, nella quale si decise essere nullo un dibattimento celebrato

dal Tribunale a seguito di richiesta di revisione d'analisi e senza

disporre perizia tecnica (fattispecie questa che viola la normativa

in esame anche correttamente interpretata);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, primo comma, del D.P.R. 12 febbraio

1965, n.162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio

1958, n. 190, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal G.I. di Casale

Monferrato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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