Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 novembre 1982 dal Tribunale di Ravenna

nel procedimento penale a carico di Esigenti Attilio ed altro, iscritta

al n. 175 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 225 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1982 dal Tribunale di Velletri

nel procedimento penale a carico di Venditti Augusto ed altri, iscritta

al n. 290 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Bini Umberto, iscritta al n. 233 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 198 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state

sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente

sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale",

"sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o

vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di

zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità

organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo

stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di

diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità

della pena al fatto (dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16

aprile 1982, R.O. 233/1983; dal Tribunale di Velletri con ordinanza del

29 ottobre 1982, R.O. 290/1983; dal Tribunale di Ravenna con ordinanza

del 17 novembre 1982, R.O. 175/1983);

b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare

in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego

di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo,

della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo

delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della

materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea"

all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di

sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui

è consentito lo zuccheraggio dei vini (dal Tribunale di Velletri con

l'ordinanza sopra indicata);

c) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto viene a

limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che

nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato

prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato

intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai

regolamenti comunitari (dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza sopra

indicata);

considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai

fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di

rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "le questioni

sono anche rilevanti ai fini della decisione della causa"; e le

questioni in tali termini sollevate, in linea con il costante indirizzo

di questa Corte, vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che entrambe le questioni indicate sub a) e sub b) sono state già

dichiarate infondate con sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente

infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983 e n. 149 del 1984;

che la questione sub a) è stata inoltre dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 51 del 1983;

che non vengono in questa sede prospettati motivi nuovi o ulteriori

rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevate dal Tribunale di Ravenna

con ordinanza in data 17 novembre 1982 (R.O. 175/1983), in riferimento

agli artt. 3, 11, 41, 76 e 77 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965

sollevate dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16 aprile 1982

(R.O. 233/1983), in riferimento all'art. 3 Cost. e dal Tribunale di

Velletri con ordinanza del 29 ottobre 1982 (R.O. 290/1983), in

riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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