Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359 promossi con

ordinanze emesse il 24 settembre 1993 dal Pretore di Verona ed il 10

maggio, 2 marzo, 16 giugno e 20 luglio 1993 dal Pretore di Venezia,

rispettivamente iscritte al n. 717 del registro ordinanze 1993 ed ai

nn. 13, 14, 60 e 61 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1993 e nn. 6 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione della Confedilizia nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1993 (R.O. n.

717 del 1993) nel corso di un procedimento per convalida di licenza

per finita locazione promosso da Camilla Pozzani ed Alfredo Berlendis

nei confronti di Mario Kozina, il Pretore di Verona ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui

non prevede per il locatore che abbia la necessità di disporre

dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari il

diritto di recedere dal rapporto alla scadenza convenzionale ovvero

nel corso della proroga legale;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e

con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di

conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due

anni, nel caso in cui "le parti non concordino sulla determinazione

del canone";

che il giudice rimettente ricorda che la Corte, con la sentenza

n. 323 del 1993, ha dichiarato non fondata la medesima questione di

legittimità costituzionale, perché la disposizione denunciata,

interpretata secondo un criterio sistematico ed in conformità ai

principi enunciati dalla legislazione di settore, consente di

ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le

specifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle

condizioni previsti dalla legge;

che il giudice a quo, ritenendo di non poter pervenire

all'applicazione del recesso in via interpretativa, prospetta di

nuovo la questione di legittimità costituzionale nei sensi sopra

riportati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la non fondatezza della questione di legittimità

costituzionale, rilevando che i dubbi prospettati dal giudice

rimettente trovano già risposta nella sentenza n. 323 del 1993;

che, inoltre, nel giudizio dinanzi alla Corte ha depositato atto

di costituzione la Confederazione italiana della proprietà edilizia

(Confedilizia), chiedendo che sia ritenuta ammissibile la sua

costituzione in giudizio e prendendo conclusioni anche nel merito;

che il Pretore di Venezia, con quattro ordinanze di identico

contenuto, emesse il 10 maggio 1993 (R.O. n. 13 del 1994), il 2 marzo

1993 (R.O. n. 14 del 1994), il 16 giugno 1993 (R.O. n. 60 del 1994)

ed il 20 luglio 1993 (R.O. n. 61 del 1994), ma pervenute alla Corte

successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 323 del 1993 (le

prime due il 10 gennaio 1994, le altre il 2 febbraio 1994), in

altrettanti giudizi di convalida di licenza per finita locazione per

scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, ha sollevato, in

riferimento all'art. 42 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333

del 1992;

che il giudice rimettente prospetta l'illegittimità della

disposizione legislativa nella sua interezza, perché essa

comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non

correlando il limite imposto al diritto di godimento ad alcun

vantaggio per l'utilità generale, e sacrificherebbe unilateralmente

il locatore, impedendo una valorizzazione delle sue concrete

situazioni personali e patrimoniali;

che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore di

Venezia con ordinanza emessa il 2 marzo 1993 (R.O. n. 14 del 1994),

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso, richiamando la sentenza n. 323 del 1993 di questa Corte,

per la manifesta infondatezza o inammissibilità delle questioni;

Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche e

connesse, relative alla stessa disposizione legislativa, possono

essere riuniti e vanno decisi congiuntamente;

che in via pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile la

costituzione della Confedilizia, intervenuta davanti al Pretore di

Verona dopo che era stata depositata, in data 24 settembre 1993,

l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed il

relativo giudizio era stato sospeso, non potendosi ritenere che in

capo ad essa sussista un interesse proprio e diretto a stare nel

giudizio incidentale di costituzionalità che sia sorto

dall'ordinanza di rimessione (sentenza n. 314 del 1992) con la quale

il Pretore di Verona ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale;

che la Corte, con la sentenza n. 323 del 1993, ha già esaminato

le questioni prospettate dai giudici rimettenti ed ha affermato che

la proroga biennale prevista dall'art. 11 del decreto-legge n. 333

del 1992 per i contratti di locazione con scadenza successiva

all'entrata in vigore della legge di conversione, se le parti, alla

prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del

canone, non è fine a sé stessa né è tale da configurare una

riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza

eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo

limitato e attraverso un meccanismo bilanciato, volto a secondare

l'accordo delle parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema,

caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della

quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative

(ordinanze n. 354, 394, 469 del 1993 e 59 del 1994);

che la Corte ha inoltre rilevato come il sistema preveda

costantemente che ad un regime che impone la protrazione coattiva,

generale ed automatica del contratto si accompagni il rimedio della

sua anticipata cessazione in presenza della necessità del locatore

di disporre dell'immobile per sé o per i propri familiari. Tale

principio, enunciato dalla giurisprudenza costituzionale ed espresso

dalla legislazione di settore, ha assunto, nella comune

interpretazione adeguatrice (sentenza n. 132 del 1972), funzione di

bilanciamento dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati

quelli dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza

del locatore-proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile

in caso di necessità (sentenza n. 22 del 1980);

che nello specifico contesto normativo e nel sistema in cui si

colloca la disposizione denunciata sono individuate le ipotesi che,

in presenza di patto in deroga, legittimano il diniego di

rinnovazione del contratto alla prima scadenza. Gli stessi casi

consentono di evitare la proroga biennale, garantendo, pertanto, al

locatore che ne abbia necessità di rientrare nella disponibilità

del bene;

che il giudice rimettente, nella ricognizione del contesto

normativo della disposizione, deve sempre e costantemente essere

guidato dall'esigenza di rispetto dei principi costituzionali e

quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con uno o più di

essi, è tenuto ad adottare una lettura diversa, maggiormente

aderente ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati (sentenza

n. 149 del 1994), soprattutto quando, come nella specie, essa trovi

riscontro negli orientamenti giurisprudenziali formatisi

successivamente alla ricordata decisione della Corte;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai

Pretori di Verona e Venezia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42

della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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