Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore

del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),

promossi con ordinanze emesse il 5 gennaio 1998 dal pretore di Verona

nel procedimento civile vertente tra Nottegar Flavio ed altri e

l'Ente Fer- rovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 97 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 24 giugno 1998 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Gagino

Pierina ed altro e l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n.

670 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile - promosso dai

coeredi legittimi, anche in rappresentazione, di un dipendente delle

Ferrovie dello Stato, onde ottenere, pur essendo tutti economicamente

autosufficienti, il pagamento dell'indennità di buonuscita dovuta al

proprio autore, deceduto in servizio il 14 novembre 1986 - il pretore

di Verona, con ordinanza emessa il 5 gennaio 1998, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma,

della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di

previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato), "nella parte in cui esclude il diritto

all'erogazione dell'indennità di buonuscita ai fratelli e alle

sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero

di età superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico";

che, secondo il rimettente Pretore, in ragione dell'identità di

natura fra l'indennità di buonuscita del dipendente delle Ferrovie

dello Stato e quella corrisposta al dipendente statale, erogata ai

superstiti senza alcuna limitazione, la norma impugnata si pone in

contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di

trattamento fra i superstiti di dipendenti statali e di dipendenti

delle Ferrovie dello Stato;

che nel corso di un giudizio di appello - avverso la sentenza con

cui il primo giudice aveva rigettato la domanda proposta dalla madre

e dal fratello (non conviventi né a carico) di un dipendente delle

Ferrovie dello Stato, per il pagamento dell'indennità di buonuscita

dovuta al proprio congiunto, deceduto in servizio il 9 febbraio 1995

- il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24 giugno 1998, ha

a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 16 della legge n. 829 del 1973, "nella parte in cui

esclude il diritto a percepire l'indennità di buonuscita gli

ascendenti e i fratelli e sorelle se non conviventi e a carico del

dipendente morto in servizio";

che, secondo il Tribunale rimettente, la norma impugnata si pone

in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., poiché - stante la natura

retributiva e non previdenziale di tale indennità - appare

ingiustificata ed irragionevole la disparità di trattamento tra i

dipendenti della società Ferrovie dello Stato e quelli di altre

società, enti pubblici o Stato, attesa la sostanziale omogeneità di

natura e funzione delle relative prestazioni; b) con l'art. 36 Cost.,

in quanto la citata natura retributiva impone che la disciplina non

debba ledere il principio di proporzionalità rispetto alla quantità

e qualità del lavoro prestato in servizio dal de cuius e della

sufficienza alle esigenze di vita.

Considerato che i giudizi, essendo vertenti sulla stessa normativa,

censurata sulla base di analoghe considerazioni e con riferimento a

parametri in parte coincidenti, possono essere riuniti e

congiuntamente decisi;

che questa Corte, superando l'iniziale affermazione del carattere

meramente previdenziale del complesso dei trattamenti di fine

rapporto nel settore pubblico, ne ha definitivamente riconosciuto

l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una

concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del

1993), sottolineando come il relativo trattamento faccia parte

integrante del patrimonio del de cuius e costituisca una porzione del

compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene

differita, appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la

soluzione di eventuali difficoltà economiche che possono insorgere

nel momento in cui viene meno la retribuzione;

che la Corte stessa ha, poi, più volte affermato che qualunque

forma di devoluzione anomala dell'indennità, attribuita ai

determinati soggetti indicati dalle varie normative, trova razionale

fondamento e giustificazione esclusivamente nella evenienza della

concorrente funzione previdenziale del trattamento, la quale assume

rilievo in ragione della peculiare integrazione di dette persone nel

nucleo familiare del dante causa, dalla retribuzione del quale esse

ricevevano un sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte

dopo la sua morte;

che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali

opera una riserva legale di destinazione, la suddetta concorrente

funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza tipica,

riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva, per cui

la devoluzione mortis causa dell'indennità non può non essere

soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze n. 106 del

1996 e n. 243 del 1997);

che con quest'ultima decisione (ignorata da entrambi i

rimettenti) - in considerazione appunto dell'ingiustificata

previsione, in materia, di vocazioni anomale prive di un razionale

fondamento legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarietà

familiare - questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale - "nella parte in cui non prevede che, nel caso di

morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità

di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi

indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione

che gli stessi vivessero a carico di lui" - proprio dell'art. 5,

primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, contenente la

normativa richiamata dai rimettenti stessi quale tertium

comparationis onde prospettare la paventata lesione del principio di

uguaglianza;

che palesemente inconferente appare l'ulteriore censura riferita

alla denunciata violazione del principio di proporzionalità rispetto

alla quantità e qualità del lavoro prestato in servizio dal de

cuius e della sufficienza alle esigenze di vita, non venendo tale

principio minimamente scalfito dalla previsione di una specifica

forma di devoluzione jure proprio soltanto a taluni superstiti: ferma

restando, in assenza di questi, la generale spettanza per

successione, testamentaria o legittima (v. sentenza n. 195 del 1999);

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge 14 dicembre

1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Verona ed,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di

Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari