Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 643/1972
  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 25d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25,

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),

promosso con Ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 dalla Commissione

tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da

Cariplo S.p.a. contro Ufficio del registro di Milano, iscritto al

n. 743 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visti l'atto di costituzione della Cariplo S.p.a., nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione

tributaria provinciale di Milano, enunciando - genericamente e senza

specificazioni - di reputare fondata e rilevante ai fini della

decisione la questione di costituzionalità che sarebbe stata

prospettata dalla ricorrente del giudizio a quo ha sollevato

questione di costituzionalità degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), ritenendo che tali norme

non siano "conformi agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sia

nella parte in cui ... non stabiliscono il valore iniziale di

riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile

dell'INVIM decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a

norma dello stesso art. 25, secondo comma, lett. d), e sia per la

conseguente sottoposizione a tassazione a titolo di INVIM decennale

di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta, per il

decennio in corso e per i precedenti decenni, in cui sussisteva il

diritto all'esenzione dal pagamento del tributo";

che il tenore dell'ordinanza di rimessione si esaurisce nei

termini appena indicati, cui si premette solo l'intestazione

dell'ordinanza con l'indicazione che identifica il giudice rimettente

e con l'enunciazione che l'ordinanza è pronunciata in un giudizio su

due ricorsi, dei quali si specifica il numero di ruolo, la data di

deposito e la presentazione - da parte della S.p.a. Cariplo-Cassa di

risparmio delle province lombarde - contro due avvisi di liquidazione

INVIM (di cui si indica il numero d'ordine);

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con una memoria

depositata in prossimità dell'udienza, ha sostenuto

l'inammissibilità della questione per la mancanza di motivazione,

sia sulla rilevanza, sia sulle ragioni del preteso contrasto tra le

norme censurate ed i principi costituzionali assunti a parametro

dell'invocato giudizio di legittimità costituzionale;

che in via subordinata il Presidente del Consiglio dei

Ministri, prospettando un'ipotetica ricostruzione delle inespresse

ragioni della questione di costituzionalità, sulla base delle

deduzioni svolte dalla Cariplo nella sua memoria di costituzione, ha

sostenuto l'infondatezza della questione;

che si è pure costituita la parte privata Cariplo, la quale,

nella memoria di costituzione, ha sostenuto che la questione

ripeterebbe i termini di quella sollevata dall'ordinanza di

rimessione n. 104 del 1992, della Commissione tributaria centrale,

sulla quale questa Corte avrebbe deciso con la sentenza n. 400 del

1992, ritenendola inammissibile per difetto di rilevanza, ancorché

enunciando che, ove la questione fosse stata rilevante, sarebbe stata

fondata;

che dopo tale enunciazione, peraltro, la memoria di

costituzione non si sofferma in alcun modo sulle ragioni della

rilevanza della questione nel giudizio a quo limitandosi ad

argomentazioni che dovrebbero supportarne la fondatezza, senza

indicare gli elementi della vicenda in fatto giudicata dal

rimettente.

Considerato che il testo dell'ordinanza di rimessione afferma del

tutto apoditticamente che la questione sarebbe rilevante e che, nel

suo scarno contenuto, non contiene alcuna asserzione utile per

desumere seppure indirettamente la rilevanza nel giudizio a quo della

questione sollevata;

che, infatti, dei termini di quel giudizio l'ordinanza non

fornisce alcuna specificazione, se non quella - limitatissima ed

assolutamente inidonea ad assolvere al dovere di motivazione in punto

di rilevanza - che si coglie nell'intestazione, laddove si indica che

il suddetto giudizio concerne l'impugnazione da parte della Cariplo

di due avvisi di accertamento dell'Ufficio del registro di Milano

relativi ad INVIM;

che, pertanto, non è dato comprendere perché la soluzione

della questione di costituzionalità prospettata sia pregiudiziale

per la decisione del giudizio a quo e, quindi, deve ritenersi che la

questione stessa è inammissibile per difetto assoluto di

enunciazione del presupposto di ammissibilità costituito dalla sua

rilevanza in quel giudizio (cfr. le ordinanze n. 282 e n. 93 del

1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, con riferimento

agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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