Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 637/1972
  • art. 55d.P.R. 637/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.6 e 55 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle

successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio

1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul

ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del

Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 maggio 1988, la

Commissione tributaria di primo grado di Messina, sul ricorso

proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro

di Messina, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale;

Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata,

in quanto va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla

successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario

unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale

indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del

1985 e ordinanza n. 170 del 1988);

che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli

già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a

modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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