Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/1999

Altra decisione · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 166/1996

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale),

promossi con ordinanze emesse il 22 maggio 1996 dal Tribunale di

Firenze, il 22 aprile 1996 dal pretore di Torino, il 18 aprile 1996

(n. 2 ordinanze), il 9 maggio 1996, il 18 aprile 1996 e il 9 maggio

1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Brescia, rispettivamente

iscritte ai nn. 931, 954, 983, 984, 993, 1020, 1033, 1034 del

registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Consigli Luisa ed altre,

dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio il giudice relatore

Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio, instaurato per ottenere la

ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.

495 del 1993 della Corte costituzionale, il Tribunale di Firenze, con

ordinanza emessa il 22 maggio 1996 (R.O. n. 931 del 1996), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

3, del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia

previdenziale), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei

giudizi pendenti;

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni

dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate

dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di

illegittimità costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del

1994 - si pone in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.,

impedendo al pensionato l'affermazione del proprio diritto contestato

dall'INPS;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è

costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità ovvero

per l'infondatezza della sollevata questione;

che si è costituita anche la parte privata del giudizio a quo

concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale

della norma impugnata.

che, nel corso di altro giudizio, il pretore di Torino, con

ordinanza emessa il 22 aprile 1996 (R.O. n. 954 del 1996), svolgendo

argomenti sostanzialmente analoghi a quelli del Tribunale di Firenze,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma 3, del citato decreto-legge n. 166 del 1996;

che, secondo il rimettente, la norma censurata - nella parte in

cui impone al giudice di estinguere i giudizi pendenti, con

compensazione delle spese - si pone in contrasto con l'art. 24, primo

comma, Cost., comportando la rimozione della tutela giurisdizionale

del diritto dell'interessato, senza che una completa affermazione

della pretesa fatta valere dal ricorrente renda superflua tale

tutela;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si

è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità

ovvero per l'infondatezza della sollevata questione;

che il pretore di Brescia, con tre ordinanze emesse il 18 aprile

(R.O. nn. 983, 984 e 1020 del 1996) e tre il 9 maggio 1996 (R.O. nn.

993, 1033 e 1034 del 1996), ha a sua volta sollevato analoghe

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge n. 166 del 1996, assumendo che esso - nel prevedere

l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle

spese di lite - si pone in contrasto: a) con l'art. 24, primo comma,

Cost., in quanto vieta agli interessati di agire in giudizio a tutela

dei propri diritti; b) con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto

distoglie gli interessati dalla giurisdizione e quindi dal giudice

naturale precostituito per legge;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero per

l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nel solo giudizio promosso con R.O. n. 983 del 1996, si è

costituito l'INPS, che ha concluso per l'infondatezza della sollevata

questione.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non

convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.

295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti

le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi

dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la

successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e

183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa

decretale;

che, medio tempore il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul

complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti

mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il

pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha

previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi

sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,

comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli

arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma

2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus devono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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