Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre

1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Napoli

nel procedimento penale a carico di Mangiapia Fortunato, iscritta al

n. 1244 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Fortunato Mangiapia, il pretore di Napoli, con ordinanza del 10

maggio 1996 (r.o. n. 1244 del 1996), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in

cui non prevede che "l'ordine di demolizione non vada erogato quando,

come nel caso di specie, la domanda di condono legittimamente

proposta dagli aventi diritto pur non estinguendo i reati

contravvenzionali non sia valutata, su profilo amministrativo, dal

giudice penale che quando ordina la demolizione del manufatto abusivo

agisce in via sussidiaria della p.a.";

che, ad avviso del giudice a quo tale mancata previsione si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, oltre

che con il principio della "separazione dei poteri", determinando una

illegittima invasione nella sfera di discrezionalità della pubblica

amministrazione;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

inammissibilità della questione o, nel merito, per la infondatezza

della stessa, in quanto l'art. 39 della legge impugnata prevede al

comma 8 un raccordo, giudicato ragionevole, con le competenze

tecniche delle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene una

descrizione, neppure sommaria, della concreta fattispecie oggetto del

giudizio principale, che consenta di valutare la rilevanza e i

profili della questione sollevata;

che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del

dubbio di legittimità costituzionale, indicate in modo generico e

non specificamente individuate;

che nemmeno risulta chiarito l'esatto obiettivo della censura;

che, infine, non risulta alcuna motivazione in ordine al

contenuto della presunta lesione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione, mentre generico appare il richiamo al "principio della

separazione dei poteri";

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per carenza di motivazione della ordinanza che la

propone (v., da ultimo, ordinanze nn. 151 e 62 del 1997, n. 435 del

1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché "al

principio della separazione dei poteri", dal pretore di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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