Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/01/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito del potere del Consiglio superiore della magistratura

di deliberare provvedimenti di decadenza e dispensa per i giudici di

pace, promosso dal giudice di pace di Scandiano, con ricorso

depositato il 4 maggio 1999 ed iscritto al n. 117 del registro

ammissibilita'

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore

dell'ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

del Parlamento, nelle persone dei Presidenti pro-tempore della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli

artt. 24, 101, 102 e 105 della Costituzione, in relazione all'art.

9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del

giudice di pace), nella parte in cui prevede che "i provvedimenti di

cui ai commi 1 e 2 (decadenza e dispensa dal servizio dei giudici di

pace) sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.";

che il ricorrente ritiene sussistere la propria legittimazione

attiva ad essere parte del conflitto quale "organo competente a

dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene", e

ancora che egli per lo stesso motivo ritiene sussistere la

legittimazione passiva del Parlamento;

che ad avviso del giudice di pace di Scandiano dal combinato

disposto degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione e dell'art. 1

dell'Ordinamento giudiziario si evincerebbe che le attribuzioni di

ciascun organo giudiziario derivano, "non solo genericamente, ma

specificatamente", dalla Costituzione, e che l'ufficio giudiziario

dovrebbe esercitare effettivamente la sua funzione, essendo essa

indefettibile e dovendo dare tutela ai diritti ed agli interessi

legittimi;

che il ricorrente lamenta la lesione delle sue attribuzioni

operata dalla disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 9

della legge n. 374 del 1991, in particolare osservando che il

Consiglio superiore della magistratura, con le sue deliberazioni in

materia, esercita un potere di decadenza dei giudici di pace non

compreso fra quelli indicati dall'art. 105 della Costituzione;

che il giudice di pace coordinatore di Scandiano assume che il

Parlamento, avendo inserito nel terzo comma dell'art. 9 cit. le

parole: "previa deliberazione del Consiglio superiore della

magistratura", avrebbe conferito a tale organo un potere "che va

oltre quelli tassativamente previsti dall'art. 105 della

Costituzione", ed avrebbe in tal modo attribuito ai provvedimenti del

Consiglio un carattere decisionale e non semplicemente propositivo,

"con modalita' che portano alla paralisi dell'attivita' di organi

giurisdizionali e conseguentemente alla violazione di attribuzioni

costituzionalmente garantite";

che secondo il ricorrente la lesione si sarebbe in concreto

verificata in quanto il Consiglio superiore della magistratura, con

deliberazione del 17 febbraio 1999 - senza aver considerato l'art. 2

del d.-l. 1 febbraio 1999, n. 16, convertito dalla legge 1 aprile

1999, n. 84 (che ha disposto che i giudici di pace in servizio alla

data di entrata in vigore del d.-l. continuino ad esercitare le loro

funzioni sino alla nomina di altro giudice o alla loro conferma, in

esito alle procedure previste dalla legge) -, ha dichiarato la

decadenza dall'ufficio dello stesso coordinatore, per raggiunti

limiti di eta';

che il giudice di pace di Scandiano, in conclusione, chiede alla

Corte di voler dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 9, terzo

comma, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui prevede la

"previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura",

per violazione dell'art. 105 della Costituzione.

Considerato che le modifiche apportate all'art. 9 della legge n.

374 del 1991 dall'art. 7 della legge 24 novembre 1999, n. 468

(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione

del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza

penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di

procedura penale) non influiscono sulla materia del presente

conflitto;

che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo

e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e'

chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso per

conflitto di attribuzione sia ammissibile, nel concorso dei requisiti

soggettivi prescritti e in quanto esista la materia di un conflitto

la cui decisione appartenga alla sua competenza, restando

impregiudicata ogni altra decisione;

che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha piu' volte

affermato come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad

essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere

diffuso che connota il potere di cui sono espressione, ma che tale

legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attivita'

giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale (ordinanze nn.

244 e 340 del 1999);

che nel caso di specie il ricorrente e' manifestamente privo

della legittimazione attiva, in quanto agisce quale "coordinatore"

dell'ufficio, secondo quanto dispone l'art. 15 della legge 21

novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni

giurisdizionali;

che percio' il ricorso e' inammissibile per carenza del requisito

soggettivo.

Dispositivo

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

i poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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