Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1998

Altra decisione · depositata il 18/02/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

citata

  • art. 5d.lgs. 22/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4

della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n.

65 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in

materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come interpretato

dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r. 7

settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento

dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza

emessa il 13 dicembre 1996 dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia sul

ricorso proposto dalla Gesteco S.p.a. ed altra contro la provincia di

Udine ed altra, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Renato Fusco per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che il Tar per il Friuli-Venezia Giulia è stato adito da

due società di capitali esercenti lo smaltimento di rifiuti urbani,

assimilabili e speciali, ma non tossici né nocivi, in Mortegliano e

Premariacco, comuni della provincia di Udine;

che le ricorrenti hanno richiesto l'annullamento del decreto

dell'assessore provinciale del 15 novembre 1996 che fa loro divieto

di trattare prodotti di provenienza non regionale in forza della

circolare della presidenza della Giunta regionale dell'8 luglio 1996,

n. 7, anch'essa impugnata nella parte esplicativa dell'art. 29 della

l.r. 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n.

30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e

di attività estrattive);

che, per effetto della predetta disposizione legislativa - che ha

interpretato autenticamente l'art. 16, comma 4, della legge regionale

28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre

1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti

solidi) - negli impianti autorizzati sulla base di quest'ultima legge

non possono essere smaltiti rifiuti importati da altre regioni;

che il giudice a quo, con ordinanza del 13 dicembre 1996, ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma

4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988,

n. 65, come interpretato dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n.

22, in relazione agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, nonché

agli artt. 5 e 6 dello statuto speciale di autonomia regionale;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la suddetta normativa

determina un'irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori

che, per essersi muniti di autorizzazione in tempi diversi, non

versano in situazioni uguali pur svolgendo l'identica attività;

altera, poi, l'assetto concorrenziale del mercato dei rifiuti in

favore delle imprese prive di restrizioni territoriali nell'offerta

di servizi; eccede, ancora, il limite della potestà legislativa

regionale relativo alla libertà di circolazione di persone, cose e

servizi e, infine, esorbita dalla potestà legislativa regionale

concorrente e integrativo-attuativa;

che nel giudizio incidentale è intervenuta la regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente pro-tempore della

Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata, in quanto non esisterebbe "un principio fondamentale statale

circa la libera introduzione nel territorio della regione di rifiuti

provenienti da ambito territoriale extraregionale", ed anzi, l'art.

5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avendo stabilito un

divieto analogo a quello di matrice regionale, conforterebbe

l'opzione del legislatore regionale;

Considerato che successivamente alla proposizione della presente

questione di legittimità costituzionale sono entrati in vigore il

d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" nonché il d.lgs. 8

novembre 1997, n. 389 recante "Integrazione e modifiche al d.lgs. 5

febbario 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi,

imballaggi e rifiuti di imballaggio";

che i due decreti legislativi hanno ridefinito la disciplina

della materia dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, innovato il

quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza di rimessione;

che si palesa, pertanto, indispensabile il riesame, a cura del

giudice a quo, della rilevanza della questione alla luce dei

cambiamenti succedutisi, anche in riferimento all'individuazione dei

principi della legislazione statale in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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