Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/1999

Altra decisione · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 166/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale),

promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1996 (n. 3 ordinanze), il

15 maggio 1996 (n. 5 ordinanze), il 16 maggio 1996, il 10 maggio 1996

(n. 5 ordinanze), il 16 maggio 1996 e il 10 maggio 1996 (n. 7

ordinanze) dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn.

997, 998, 1000, da 1002 a 1006, 1007, da 1035 a 1039, 1046, da 1070 a

1076 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42, prima serie speciale,

dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di ventidue giudizi - instaurati per

ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in

base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte

costituzionale -, il pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di

identico contenuto emesse il 10 maggio (R.O. nn. 997, 998, 1000, da

1035 a 1039 e da 1070 a 1076 del 1996), il 15 maggio (R.O. nn. da

1002 a 1006 del 1996) ed il 16 maggio 1996 (R.O. nn. 1007 e 1046 del

1996), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1996, n.

166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -

sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme

maturate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze

della Corte costituzionale - viola l'art. 3 Cost., per

irragionevolezza intrinseca del complessivo contesto normativo

dell'intero articolo, viziato da lacune ed imperfezioni, afferenti in

particolare: a) alla definizione in termini di "rimborso" di quanto

spettante ai ricorrenti; b) alla difficile individuazione dei

superstiti aventi diritto ai rimborsi stessi; c) alla esclusione di

interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute; d) alla

previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti; e) alla

mancanza di un'integrale copertura finanziaria della spesa prevista;

che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 997, 998, 1000, da 1002 a

1007 e da 1035 a 1039 del 1996, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per

l'infondatezza delle questioni;

che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 997 e 1046 del 1996, si è

costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle questioni

stesse.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non

convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.

295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti

le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi

dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la

successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e

183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa

decretale;

che, medio tempore il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul

complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti

mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il

pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha

previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi

sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,

comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli

arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma

2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere

ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni

(cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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